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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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<strong>federale</strong>, come pure - quale espressione di una limitata giurisdizione costituzionale- del controllo incidentale delle norme delle ordinanze del Consiglio <strong>federale</strong>.Al<strong>la</strong> separazione dei poteri dal punto di vista funzionale si accompagna una separazionedei poteri di ordine personale, che mira a impedire <strong>la</strong> concentrazionedel potere statale nelle mani di una so<strong>la</strong> persona. Di conseguenza, <strong>la</strong> stessa personanon può appartenere simultaneamente a più di un'autorità. A differenzadel<strong>la</strong> separazione funzionale, <strong>la</strong> separazione personale dei poteri è stata realizzatasenza limitazione alcuna a livello <strong>federale</strong>. L'articolo 134 capoverso l D96 esclude l'appartenenza simultanea a più di una delle tre autorità federali supremee riunisce in un'unica norma le numerose regole d'incompatibilità chefinora erano sparse in numerose disposizioni costituzionali (art. 77, 81, 97 e108 cpv. 2 Cost.)Il principio del<strong>la</strong> separazione dei poteri costituisce una rego<strong>la</strong> organizzativadel<strong>la</strong> democrazia svizzera. In senso personale è sancito espressamente nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Per contro, <strong>la</strong> separazione dei poteri in senso funzionale vale comenorma costituzionale non scritta, che peraltro non è attuata rigorosamente; infattisussistono numerose interferenze reciproche fra le diverse funzioni statali.Se una norma costituzionale ne dovesse tenere ampiamente conto, sarebbe praticamenteincomprensibile. D'altra parte, una formu<strong>la</strong>zione sintetica, per esempiocome quel<strong>la</strong> dell'articolo 20 capoverso 2 del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> tedesca («Tuttoil potere statale deriva dal popolo. Viene esercitato dal popolo nelle elezioni enelle votazioni e tramite speciali organi del potere legis<strong>la</strong>tivo, esecutivo e giudiziario»),non potrebbe caratterizzare nel debito modo l'attuale situazione giuridica.// rapporto fra l'aggiornamento e le riforme pendenti nell'ambito dell'organizzazionedelle autoritàNel messaggio sul<strong>la</strong> legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione(LOGA), abbiamo identificato cinque settori di <strong>la</strong>voro interdipendentiper un'ampia riforma delle istituzioni di condotta del<strong>la</strong> Confederazione (FF1993 III 826 segg.). Di questi, quattro sono in strettissima re<strong>la</strong>zione con l'organizzazionedelle autorità federali: il rapporto fra Governo e Par<strong>la</strong>mento, il processolegis<strong>la</strong>tivo, le riforme giudiziarie e <strong>la</strong> riforma dell'organo di governo del<strong>la</strong>Confederazione (riforma del Governo, fase 2).Di conseguenza, insieme con <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> aggiornata, presentiamo propostedi ampie riforme nel campo del<strong>la</strong> giurisdizione <strong>federale</strong> (v. più sopra 23).Attualmente sono inoltre pendenti numerose iniziative par<strong>la</strong>mentari concernenti<strong>la</strong> riforma del Par<strong>la</strong>mento (cfr. p. es. FF 1995 I 956 segg., 1996 II 401segg.).In vista di una riforma costituzionale concepita come processo aperto, fra leCommissioni delle istituzioni politiche delle Camere e il Dipartimento <strong>federale</strong>di giustizia e polizia è stata concordata una suddivisione del <strong>la</strong>voro. In base atale suddivisione, nei settori che vengono e<strong>la</strong>borati dalle Commissioni delle istituzionipolitiche delle due Camere il presente messaggio si limita ad aggiornareil diritto costituzionale vigente. A loro volta, le commissioni <strong>la</strong>vorano sul<strong>la</strong>348

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