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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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naie e <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> generale di polizia (cfr. art. 32 cpv. 2 D 96) bastano a giustificaregli interventi destinati a garantire l'ordine pubblico in ambito religioso287 *, benché <strong>la</strong> dottrina dominante ammetta che il contenuto dei provvedimentifondati sull'articolo 50 capoverso 2 Cost. travalichi i limiti del quadrodel<strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> generale di polizia 2881 .Il capoverso 3, che riprende l'articolo 50 capoverso 4, subordina l'istituzionedi diocesi all'approvazione del<strong>la</strong> Confederazione. Questa approvazione è necessaria,secondo <strong>la</strong> giurisprudenza e <strong>la</strong> dottrina, non soltanto quando si costituiscononuove diocesi, ma anche in occasione di qualsiasi modifica territorialedelle stesse. L'approvazione del<strong>la</strong> Confederazione rappresenta un atto amministrativoe rientra quindi per principio nelle competenze del nostro Consiglio.Le modifiche territoriali di una diocesi sono dettate in linea di massima da untrattato internazionale e devono quindi essere approvate dalle vostre Camere.Tuttavia, in pratica simili trattati sono stati conclusi sovente dal nostro Consigliopoiché non comportano nuovi obblighi per <strong>la</strong> Svizzera né <strong>la</strong> perdita di diritti.L'esigenza dell'approvazione permette al<strong>la</strong> Confederazione di esercitare <strong>la</strong> suainfluenza sull'organizzazione del<strong>la</strong> Chiesa, cosa che riduce di pari passo <strong>la</strong>competenza cantonale in materia. Per tale motivo abbiamo scelto di disciplinarel'istituzione di diocesi nel capitolo 2 (competenze) del titolo terzo in cuisi trattano le re<strong>la</strong>zioni tra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni. Ammettendo che l'esigenzadell'approvazione costituisca una chiara restrizione al<strong>la</strong> libertà di coscienzae di credo, sarebbe pure stato possibile integrare, come era stato fattonell'AP 95, l'articolo 50 capoverso 4 Cost. nel<strong>la</strong> disposizione re<strong>la</strong>tiva a questalibertà (cfr. art. 13 D 96). Per il rimanente, <strong>la</strong> compatibilita dell'articolo 50 capoverso4 Cost. con l'articolo 14 CEDU che vieta le discriminazioni (in re<strong>la</strong>zionecon l'art. 9), nonché con l'articolo 26 del Patto II (in re<strong>la</strong>zione con l'art.18), rimane dubbia.Il presente capoverso è stato molto criticato nel<strong>la</strong> procedura di consultazione.Numerosi partecipanti ne hanno chiesto <strong>la</strong> soppressione 289 '. Non abbiamo tuttaviadato seguito a tale richiesta, seppur sostenuta massicciamente, in quantosaremmo andati ben oltre il semplice aggiornamento. Si potrebbe comunque,a titolo di variante e tenuto conto dei risultati del<strong>la</strong> procedura di consultazione,abrogare il capoverso 2 dando quindi seguito a una mozione del 14 dicembre1972 di una commissione del Consiglio nazionale, approvata all'unanimità daidue Consigli 290 ', in cui si chiedeva l'abrogazione dell'articolo 50 capoverso 4Cost. Il Consiglio degli Stati ha peraltro adottato, il 12 giugno 1995, un'iniziativapar<strong>la</strong>mentare equivalente 291 '.

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