12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

competenze in materia di politica estera e, in partico<strong>la</strong>re, può anche concluderetrattati in settori che, a livello nazionale, sono di competenza dei Cantoni, Lasuddetta formu<strong>la</strong>zione limiterebbe eccessivamente anche <strong>la</strong> capacità d'azionedel<strong>la</strong> Svizzera nelle sue re<strong>la</strong>zioni con <strong>la</strong> comunità internazionale. Ai fini diun'adeguata flessibilità è necessario che <strong>la</strong> Confederazione rispetti, per quantopossibile, le competenze dei Cantoni.Articolo 50 Col<strong>la</strong>borazione dei Cantoni alle decisioni di politica esteraQuesta disposizione sostituisce <strong>la</strong> variante dell'articolo 44 AP 95. Siamo giuntial<strong>la</strong> conclusione che <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione dei Cantoni al<strong>la</strong> politica estera, comeprevista attualmente, non rappresenta una novità dal profilo politico-giuridicoe può quindi essere disciplinata nell'ambito dell'aggiornamento.Essa vuole precisare il ruolo dei Cantoni nelle decisioni di politica estera del<strong>la</strong>Confederazione. In questo contesto vanno menzionate le garanzie da noi offertein re<strong>la</strong>zione con <strong>la</strong> prevista legge sul<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione, che dovrebbe disciplinareil nuovo assetto del<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione dei Cantoni al<strong>la</strong> politica estera.Il capoverso 1 conferisce ai Cantoni <strong>la</strong> garanzia costituzionale che potrannocol<strong>la</strong>borare adeguatamente al<strong>la</strong> preparazione delle decisioni di politica estera,<strong>la</strong>ddove si toccano le loro competenze o loro interessi essenziali 12) . Una similecol<strong>la</strong>borazione presuppone che i Cantoni siano informati tempestivamente ecompiutamente e che <strong>la</strong> Confederazione li interpelli. Questo scambio tra <strong>la</strong>Confederazione e i Cantoni ha già avuto luogo negli ultimi anni, almeno perimportanti progetti di politica estera del<strong>la</strong> Confederazione, ed è già stato oggettodi partico<strong>la</strong>ri attenzioni in seno al gruppo di contatto. Per «organizzazioni»si intendono il «gruppo di contatto Confederazione-Cantoni», <strong>la</strong> Conferenzadei governi cantonali, le conferenze cantonali dei direttori e altri gruppidi dialogo tra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni. Un disciplinamento partico<strong>la</strong>reper il settore del<strong>la</strong> politica estera si giustifica anche perché sovente i Cantoninon possono essere coinvolti tutti allo stesso modo nel<strong>la</strong> preparazione, nell'esecuzionee nel perfezionamento delle convenzioni internazionali, come succedenel<strong>la</strong> tradizionale procedura di consultazione per questioni interne 13 '.Il capoverso 2 garantisce ai Cantoni una col<strong>la</strong>borazione fattibile nei settori incui si toccano le loro competenze. La re<strong>la</strong>tivizzazione «in modo appropriato»non precisa se i Cantoni saranno rappresentati anche nel<strong>la</strong> delegazione negoziale.In determinati casi questo non è possibile per ragioni pratiche; il disciplinamentoa livello costituzionale deve essere quindi sufficientemente flessibile.Tuttavia occorre assicurare ai Cantoni una partecipazione effettiva in tutti icasi. Sebbene i pareri da loro espressi abbiano finora sempre avuto partico<strong>la</strong>reimportanza in questo ambito, su loro richiesta questo principio è stato sancitoesplicitamente nel secondo periodo.12 >Cfr. anche art. 1 cpv. 2 lett. b in re<strong>la</strong>zione con art. 4 dell'ordinanza del 17 giugno 1991sul<strong>la</strong> procedura di consultazione; RS 172.062u 'Cfr. il messaggio del 18 maggio 1992 <strong>concernente</strong> l'approvazione dell'Accordo sulloSpazio economico europeo, FF 1992 IV 60 e 66 segg.; cfr. anche l'art. 21 disp. trans.,ivi proposto.216

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!