12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

eclutare unità cantonali ove lo giustifichino motivi militari. Finora, <strong>la</strong> sovranitàdei Cantoni per talune parti dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento militaresi limitava all'esecuzione di norme federali: <strong>la</strong> Confederazione stabiliscel'abbigliamento e l'equipaggiamento militare (art. 106 LM), in seguito fornitidai Cantoni (art. 20 cpv. 3 Cost.); l'Assemblea <strong>federale</strong> fissa l'indennizzo accordatoai Cantoni 59 '. Un decreto <strong>federale</strong> volto a sopprimere <strong>la</strong> sovranitàcantonale nel settore dell'equipaggiamento personale dei militi è pure stato approvatodalle Camere nell'ambito del programma di risparmio, ma è stato respintoin votazione popo<strong>la</strong>re del 10 marzo 1996. La conservazione di questa disposizione,di per sé indegna di un testo costituzionale, è quindi indispensabilenel D 96.Capoverso 3: l'articolo 22 Cost., in complemento alle competenze militari dell'articolo20 Cost., intende permettere al<strong>la</strong> Confederazione di assumere in proprioinstal<strong>la</strong>zioni militari cantonali e fissa a questo proposito un diritto di ripresada parte del<strong>la</strong> Confederazione. Questa disposizione non prevede in effettiun'espropriazione ordinaria con indennità, bensì concerne unicamente i Cantonie si limita a un'equa indennità (modesta). L'articolo 22 capoverso 1 Cost.non è mai stato applicato e <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> prevista dal capoverso 2 nonè mai stata promulgata; l'articolo costituzionale rafforza però <strong>la</strong> posizionedel<strong>la</strong> Confederazione in occasione delle trattative d'acquisto con i Cantoni. Inpratica, tutte le instal<strong>la</strong>zioni militari, senza eccezione, sono state locate o acquistatemediante contratti amministrativi. Si prevede a titolo provvisorio di mantenereuna disposizione abbreviata nell'ambito dell'aggiornamento. L'articolo22 Cost. potrebbe essere cancel<strong>la</strong>to e non sostituito poiché, se necessario - anchese solo contro indennizzo totale - un'espropriazione sarebbe possibile inbase all'articolo 22 ter Cost..Articolo 57 Protezione civileL'articolo 57 D 96 aggiorna l'articolo 22 bis Cost. 60 '.La protezione civile ha per missione di salvare e assistere <strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione in casodi conflitti armati, di catastrofi e in altre situazioni di crisi. In applicazione diuna convenzione dell'Aia 61 ', essa protegge anche i beni culturali in occasionedi conflitti armati. Nonostante faccia parte del<strong>la</strong> difesa nazionale generale, <strong>la</strong>protezione civile ha carattere civile; non esegue alcuna missione di combattimentoe di rego<strong>la</strong> non è armata.Il capoverso 1 dell'articolo 57 D 96 riprende <strong>la</strong> competenza dell'articolo 22 biscapoverso 1 Cost. 62 '.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!