12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

tuzionale 25 ' e contenuti in forma generale solo a livello di ordinanza 26 ', sonoconsolidati a livello costituzionale. L'obbligo di sentire i Cantoni è menzionatoanche nel<strong>la</strong> disposizione generale <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> procedura di consultazione(art. 138 D 96).Il risalto dato al<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione dei Cantoni nel processo legis<strong>la</strong>tivo del<strong>la</strong>Confederazione e l'obbligo di informazione e consultazione sono importanti richiestepresentate dai Cantoni nel<strong>la</strong> loro consultazione chiave 27 '.Possono presentarsi partico<strong>la</strong>ri problemi quando gli avamprogetti di legge sononotevolmente modificati nel<strong>la</strong> fase par<strong>la</strong>mentare o e<strong>la</strong>borati dal Par<strong>la</strong>mentostesso. In questi casi, <strong>la</strong> partecipazione dei Cantoni non è data in pratica nel<strong>la</strong>stessa misura come nel<strong>la</strong> preparazione di avamprogetti da parte del nostroConsiglio. Sarebbe probabilmente opportuno in questo caso un adeguamentodelle prescrizioni sul<strong>la</strong> procedura di consultazione o delle disposizioni dellelegge sui rapporti fra i Consigli.Articolo 37 Concretizzazione e esecuzione del diritto <strong>federale</strong>Questa disposizione riprende il diritto costituzionale non scritto re<strong>la</strong>tivo all'articolo3 Cost. 28) . La <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> in vigore contiene, in diverse disposizioniconcernenti le competenze, riserve d'esecuzione a favore dei Cantoni(cfr. p. es. art. 24 septies cpv. 2, 24 bis cpv. 5 e 25 bis cpv. 3). Inoltre, corrispondea una massima ormai consolidata del<strong>la</strong> politica statale che il diritto <strong>federale</strong> èdi rego<strong>la</strong> eseguito dai Cantoni. Il legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong> si basa su questo principio,elevato ora a norma generale nell'articolo 37 D 96, il quale non ha tuttaviavalidità assoluta, come risulta dal testo del<strong>la</strong> disposizione.Il capoverso 1 primo periodo statuisce il principio secondo cui i Cantoni concretizzanoed eseguono il diritto <strong>federale</strong>, salvo disposizione contraria di quest'ultimo.Per esecuzione s'intende al riguardo <strong>la</strong> vera e propria attività amministrativache realizza <strong>la</strong> legge. Per concretizzazione si intende invece l'attivitàlegis<strong>la</strong>tiva dei Cantoni, necessaria in partico<strong>la</strong>re in re<strong>la</strong>zione alle competenzedel<strong>la</strong> Confederazione di emanare leggi quadro. A questo proposito ai Cantoniè <strong>la</strong>sciato uno spazio di manovra sempre più grande. Il diritto d'esecuzione deiCantoni può essere limitato dal<strong>la</strong> Confederazione, che può assumere parzialmenteo completamente l'esecuzione già a livello costituzionale ma anche a livellolegis<strong>la</strong>tivo o di ordinanza. L'ordinamento d'esecuzione sancito dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>federale</strong> è in tal senso sussidiario. Se si <strong>la</strong>scia ai Cantoni <strong>la</strong> realizzazionedel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>, <strong>la</strong> Confederazione deve garantire adeguatamenteche le norme di diritto <strong>federale</strong> siano osservate e trattate in modounitario 29 '. Servono a questo scopo <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza <strong>federale</strong> e l'attività degli organifederali giurisdizionali 30 ', in partico<strong>la</strong>re del Tribunale <strong>federale</strong>, anche sedi rego<strong>la</strong> è possibile soltanto control<strong>la</strong>re che non sia superato il margine d'apprezzamentoma non esercitare una vigi<strong>la</strong>nza in senso stretto.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!