12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

di una commissione 24 '; <strong>la</strong> parità di trattamento dei sessi chiesta nell'ambitodel<strong>la</strong> consultazione sarà discussa in rapporto a tale servizio 25 '.Articolo 53 SicurezzaL'articolo 53 D 96 aggiorna le competenze dell'Assemblea <strong>federale</strong> (art. 85 n.7, 2" frase Cosi.) e del Consiglio <strong>federale</strong> (art. 102 n. 10 Cost.) in materia disicurezza interna del<strong>la</strong> Confederazione e di mantenimento del<strong>la</strong> tranquillità edell'ordine 26 ).È evidente che <strong>la</strong> Confederazione, nel proprio interesse, deve curare l'ordinepubblico: al<strong>la</strong> stessa incombe pure di proteggere l'ordine costituzionale neiCantoni, intervenendo direttamente in caso di minaccia (art. 43 cpv. 1 e 2 D96). Per ragioni di trasparenza è indispensabile stabilire <strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong>Confederazione in materia di sicurezza interna; tale competenza le è riconosciutadal<strong>la</strong> giurisprudenza 27 ' ed è stata auspicata in sede di consultazione 28 '.S'aggiunga poi che è sempre più difficile distinguere tra sicurezza interna e sicurezzaesterna (criminalità organizzata, ecc.), circostanza che rafforza ancora<strong>la</strong> tendenza a prevedere provvedimenti collettivi per il mantenimento dell'ordinepubblico 29 '.Il capoverso 1 parte dal principio del<strong>la</strong> responsabilità primaria dei Cantoni inmateria di sicurezza interna (sovranità in materia di polizia) e definisce <strong>la</strong> sicurezzadel Paese e <strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione quale compito comune diConfederazione e Cantoni, nel quadro delle rispettive competenze. La formu<strong>la</strong>zionescelta esprime adeguatamente come le misure di politica di sicurezza concernanoinsieme Confederazione e Cantoni. Limitando in questo modo le rispettivecompetenze si garantisce che non vengano istituite nuove competenzedel<strong>la</strong> Confederazione a scapito dei Cantoni.Il capoverso 2 attribuisce a Confederazione e Cantoni il compito di coordinarei provvedimenti presi; a livello di Confederazione, tale obbligo è assicurato dalConsiglio <strong>federale</strong>.Articolo 54 EsercitoL'articolo 54 D 96 aggiorna gli articoli 8, 13, 15 e 19 capoversi 2-4 Cost. 30 '.II capoverso 1 dell'articolo 54 D 96 enuncia il principio di milizia come fondamentodell'esercito svizzero. Il divieto dell'esercito di mestiere risulta da un'interpretazione,conforme allo spirito dei tempi, di mantenere truppe permanenti(art. 13 cpv. 1 Cost.). Il divieto di truppe permanenti che figurava nel<strong>la</strong> Costi-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!