12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

toni devono avere <strong>la</strong> forma di Stato costituzionale 60 ' quali membri sovranidel<strong>la</strong> Confederazione (art. 3 D 96). Le Costituzioni cantonali adempiono lecondizioni di democraticità se prevedono un par<strong>la</strong>mento eletto dal popolo e ilprincipio del<strong>la</strong> separazione dei poteri 61 '.Il capoverso 2 obbliga i Cantoni ad ottenere <strong>la</strong> garanzia <strong>federale</strong> per <strong>la</strong> loro <strong>Costituzione</strong>.L'obbligo vale anche per ogni modifica costituzionale. La garanziaè di competenza dell'Assemblea <strong>federale</strong> (art. 160 cpv. 2 D 96) ed è di naturadichiaratoria, ragion per cui le Costituzioni cantonali possono essere messe invigore prima che <strong>la</strong> garanzia venga accordata. In caso di mancata concessionedel<strong>la</strong> garanzia, <strong>la</strong> disposizione decade ex lune (a partire cioè da quando è stataemanata). Secondo il capoverso 2, il contenuto delle Costituzioni cantonali nonpuò contraddire al diritto <strong>federale</strong>. Nel diritto <strong>federale</strong> è compreso anche l'interodiritto internazionale vinco<strong>la</strong>nte per <strong>la</strong> Svizzera. La garanzia viene rifiutatasoltanto se <strong>la</strong> norma costituzionale cantonale si sottrae a qualsiasi interpretazioneconforme al diritto <strong>federale</strong>.Articolo 43 Ordine costituzionaleL'articolo 43 D 96 aggiorna gli articoli 5 e 16 Cost. 62) .La disposizione rende <strong>la</strong> Confederazione garante del rispetto globale di tutti gliaspetti rilevanti del<strong>la</strong> sovranità cantonale: l'ordine costituzionale, i diritti e lelibertà dei cittadini del Cantone (<strong>la</strong> salvaguardia del territorio cantonale sitrova ora nell'art. 44 D 96). La garanzia dell'integrità dell'ordine costituzionaletute<strong>la</strong> l'esistenza del Cantone come entità statuale contro ingerenze ingiustificateda parte di altri Cantoni, contro movimenti di rivolta, ma anche controingerenze da parte del<strong>la</strong> Confederazione stessa. La disposizione assicura che ilconfronto politico nei Cantoni come pure le re<strong>la</strong>zioni tra i Cantoni si svolganoentro i binari del diritto. La disposizione offre <strong>la</strong> base che permette di concretareil principio enunciato nell'articolo 6 Cost. (art. 42 D 96).Oggetto del capoverso 1 è <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dell'ordine costituzionale dei Cantoni daparte del<strong>la</strong> Confederazione: Tale tute<strong>la</strong> abbraccia anche in partico<strong>la</strong>re i dirittie le libertà popo<strong>la</strong>ri 63 ' come sanciti dalle Costituzioni cantonali e in seguitogarantiti dal<strong>la</strong> Confederazione (art. 42 cpv. 2 D 96).Lo scopo del cosiddetto intervento <strong>federale</strong>, disciplinato nel capoverso 2, consistenel ristabilire l'ordine pubblico interno turbato in un Cantone 64 '; in altreparole, l'intervento <strong>federale</strong> è <strong>la</strong> misura mediante <strong>la</strong> quale <strong>la</strong> Confederazioneottiene nel caso concreto l'osservanza del<strong>la</strong> garanzia da lei assicurata. Come giàil diritto vigente, nemmeno l'articolo 43 si esprime in dettaglio sugli strumentia disposizione dello Stato centrale. Accanto ai mezzi «civili», può entrare inconsiderazione anche l'impiego di organi d'ordine del<strong>la</strong> polizia o dell'esercito.Giurisprudenza e dottrina partono dal presupposto che ove l'ordine all'interno

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!