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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Per quanto concerne i diritti politici a livello <strong>federale</strong>, è opportuno ammettere<strong>la</strong> medesima protezione giuridica applicata alle elezioni e votazioni cantonali.Questo significa che il ricorso in materia di diritto di voto deve esser introdottoanche a livello <strong>federale</strong>, con <strong>la</strong> conseguenza che il nostro Collegio e il Consiglionazionale verranno sgravati dai compiti giudiziari in re<strong>la</strong>zione con le elezionie votazioni. Le competenze attuali di cui agli articoli 81 e 82 LDP verranno infuturo trasferite al Tribunale <strong>federale</strong>. Il campo d'applicazione del<strong>la</strong> protezionegiuridica rimane immutato; è invece il Tribunale <strong>federale</strong> che statuisce al postodel nostro Collegio e del Consiglio nazionale. La <strong>Costituzione</strong> in vigore consentirebbecerto l'introduzione di questa novità, ma non <strong>la</strong> prescrive; <strong>la</strong> <strong>revisione</strong>proposta in questa sede invece <strong>la</strong> attua (cfr. art. 177 cpv. l lett. f D 96, Riformagiudiziaria).Per quanto concerne d'altra parte l'esame del<strong>la</strong> validità di un'iniziativa popo<strong>la</strong>re,conviene mantenere lo statuto prioritario dell'Assemblea <strong>federale</strong>. Nell'ambitodel<strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri è comunque previsto che in futurol'Assemblea <strong>federale</strong> dovrà appel<strong>la</strong>rsi al giudizio vinco<strong>la</strong>nte del Tribunale <strong>federale</strong>quando riterrà che un'iniziativa popo<strong>la</strong>re non è valida 52 '. È un progressorispetto al<strong>la</strong> situazione giuridica attuale, che in questo settore non offre alcunapossibilità di intervento del Tribunale <strong>federale</strong>.Possibilità del ricorso unitarioLa protezione giuridica non è limitata unicamente dall'assenza di strumenti diprotezione, bensì anche da strumenti troppo complicati. Questa constatazionesi applica per l'appunto al sistema dei rimedi giuridici del<strong>la</strong> procedura <strong>federale</strong>,caratterizzato da una molteplicità di rimedi che solleva difficili questioni di delimitazione.Tale problematica non va però risolta a livello costituzionale, madal legis<strong>la</strong>tore ordinario. Un'efficace possibilità di semplificazione del sistemadei rimedi giuridici che facilita a chi chiede giustizia <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dei propri dirittiprocessuali e sgrava nel contempo il Tribunale <strong>federale</strong> dall'esame di difficiliquestioni di delimitazione è costituita dall'introduzione del ricorso unitario,ossia dall'integrazione del ricorso di diritto pubblico con le diverse specie di ricorsodi diritto amministrativo, penale e civile. La <strong>revisione</strong> costituzionale propostain questa sede consente tale introduzione, sebbene non <strong>la</strong> prescriva a livellocostituzionale per garantire una certa flessibilità al legis<strong>la</strong>tore.Possibilità di estensione del campo d'applicazione del ricorso delle autoritàAl legis<strong>la</strong>tore viene infine offerta <strong>la</strong> possibilità di estendere il campo d'applicazionedel ricorso delle autorità nel senso che, contrariamente all'articolo 113capoverso 1 numero 3 del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in vigore, <strong>la</strong> legittimazione a ricorrerenon è più limitata ai soli cittadini e privati. Il legis<strong>la</strong>tore è quindi pienamentelibero di decidere chi e a quali condizioni è legittimato a ricorrere ed in qualemisura tale legittimazione compete anche alle autorità e agli enti di diritto pubblico.52) Cfr. art. 176a Riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri e spiegazioni corrispondenti.53 > Per ricorso unitario intendiamo un ricorso mediante il quale può essere impugnata <strong>la</strong>vio<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> ordinaria (diritto civile, penale o amministrativo)e quel<strong>la</strong> dei diritti costituzionali.475

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