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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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zionali di non vedersi imporre una so<strong>la</strong> lingua ufficiale o una so<strong>la</strong> lingua d'insegnamentopubblico. Il Tribunale <strong>federale</strong> ammette restrizioni, fondate sul principiodel<strong>la</strong> territorialità, nei rapporti tra privati e Stato 184 '.Conformemente al<strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>, il principio del<strong>la</strong>territorialità garantisce <strong>la</strong> composizione linguistica tradizionale del Paese. Rappresenta- sempre secondo il Tribunale <strong>federale</strong> - una restrizione del<strong>la</strong> libertàdi lingua e consente ai Cantoni di prendere misure per conservare intatti i confiniassodati delle aree linguistiche e <strong>la</strong> loro omogeneità anche a costo di limitare<strong>la</strong> libertà del singolo di usare <strong>la</strong> propria lingua materna 185 '. Nondimeno,tali misure devono rispettare il principio del<strong>la</strong> proporzionalità.Considerato nel suo complesso, il principio del<strong>la</strong> territorialità ha contorni sfocati:lo si invoca da un <strong>la</strong>to per asserire <strong>la</strong> conformità costituzionale di misureprese in favore delle lingue minoritarie minacciate e dall'altro per giustificarenormative intese ad assicurare l'omogeneità linguistica di una determinata regione.Da ultimo, il principio del<strong>la</strong> territorialità esprime anche l'autonomia deiCantoni in materia linguistica, che nondimeno discende primariamente dall'articolo3 Cosi.Di fatto, un'esplicita menzione del principio del<strong>la</strong> territorialità nel testo del<strong>la</strong>nuova <strong>Costituzione</strong> non farebbe altro che creare nuove ambiguità e cementarequelle esistenti.Questa giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong> è molto criticata nel<strong>la</strong> dottrina,<strong>la</strong> quale ritiene che il principio del<strong>la</strong> territorialità dovrebbe circoscrivere le misuredi protezione di una lingua minacciata e non discriminare, in nome dell'omogeneitàlinguistica, le minoranze linguistiche 186 '.Abbiamo quindi preferito una formu<strong>la</strong>zione generale, senza il correttivo delprincipio del<strong>la</strong> territorialità. Ricordiamo tuttavia che <strong>la</strong> libertà di lingua garantitadal<strong>la</strong> presente disposizione può essere senz'altro sottoposta a restrizioni, alpari degli altri diritti fondamentali (cfr. art. 32 D 96). Il principio del<strong>la</strong> territorialità,che può per esempio concretarsi nel<strong>la</strong> determinazione delle lingue ufficialiin una data circoscrizione, è dunque soltanto uno dei limiti che il legis<strong>la</strong>torepuò porre al<strong>la</strong> libertà di lingua. La consacrazione del principio del<strong>la</strong> territorialitàin sede costituzionale è stata d'altronde discussa in Par<strong>la</strong>mento in occasionedell'esame dell'articolo 116 Cosi., ma poi abbandonata 187 '. Per questomotivo, il nuovo articolo sulle lingue entrato in vigore il 10 marzo 1996 si limitaa indicare le lingue nazionali e quelle ufficiali nonché a sancire le competenzepromozionali. Il Consiglio degli Stati ha in partico<strong>la</strong>re rifiutato di ancorarviil diritto fondamentale del<strong>la</strong> libertà di lingua, schierandosi però nel contempoper il principio del<strong>la</strong> territorialità; dal canto suo, il Consiglio nazionalenon voleva che si sancisse il principio del<strong>la</strong> territorialità senza simultanea edesplicita menzione del<strong>la</strong> libertà di lingua.

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