12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

eale vale comunque il principio secondo cui <strong>la</strong> norma di diritto interno nonpuò essere applicata 54) .Anche se non costituisce una vera e propria norma di conflitto, l'articolo 4 capoverso4, che obbliga tutti gli organi dello Stato ad osservare il diritto internazionale,dev'essere interpretato al<strong>la</strong> luce di questi principi riconosciuti dal<strong>la</strong>dottrina e dal<strong>la</strong> prassi.Articolo 5 Lingue nazionaliL'articolo 5 D 96 riprende l'odierno articolo 116 capoverso 1 Cost. 55) .Le lingue nazionali sono un importante elemento costituente dello Stato federativosvizzero; l'indicazione del<strong>la</strong> lingua quale più importante vettore di culturarinvia al<strong>la</strong> totalità delle condizioni esistenziali dello Stato. In quanto lingue nazionali,tutte le quattro lingue hanno pari diritti. Il fatto che <strong>la</strong> disposizione figurinel<strong>la</strong> parte introduttiva e non come oggi nelle disposizioni organizzativene sottolinea l'importanza quale «dichiarazione politica» 56 '. Divergendo dalvigente articolo 116 Cost., nel testo tedesco non si par<strong>la</strong> più di «Nationalsprachen»bensì, conformemente al<strong>la</strong> terminolgia oggi usuale, di «Landessprachen».La disposizione sulle lingue nazionali è in stretta re<strong>la</strong>zione con il disciplinamentodelle lingue ufficiali. Essa non esige tuttavia né dal<strong>la</strong> Confederazione nédai Cantoni che quali lingue nazionali e lingue ufficiali valgano le stesse lingue.La Confederazione documenta questa situazione attribuendo, nell'articolo 135D 96, statuto speciale al romancio; i Cantoni possono designare una o più linguequali loro lingue ufficiali, tenendo così conto del<strong>la</strong> composizione etnicadel<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione. Il diritto costituzionale svizzero sulle lingue comprende, oltreagli articoli Se 135 D 96, anche l'articolo 15 D 96 (libertà di lingua; usoprivato di altre lingue), gli articoli 27 e 28 D 96 (privazione del<strong>la</strong> libertà, procedurapenale; diritto ai servizi di un interprete in caso di privazione del<strong>la</strong> libertàe di procedimento penale), nonché l'articolo 82 D 96 (cultura e lingua; promozionedelle minoranze linguistiche svizzere).In sede di consultazione il nuovo termine tedesco di «Landessprachen» è statoaccolto favorevolmente. Da parte privata è stato chiesto di disciplinare <strong>la</strong> questionedelle lingue ufficiali nell'articolo 5; il Cantone di Berna, i Verdi e gli ingegneriSvizzeri preferirebbero addirittura riunire tutti gli articoli sulle linguenell'articolo 5.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!