12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

nate categorie di persone durante <strong>la</strong> procedura d'approvazione; il rifiuto cantonaleè invece definitivo (art. 18 LDDS 5I7) ).Gli stranieri sottostanno ancora per il resto al controllo <strong>federale</strong>; l'autorità <strong>federale</strong>determina quando i Cantoni potranno decidere indipendentemente del<strong>la</strong>dimora e del domicilio (cosiddetta liberazione dal controllo <strong>federale</strong>).Le autorità cantonali decidono liberamente, a condizione che non esista perlegge o per trattato internazionale un diritto soggettivo al permesso di dimorao domicilio (art. 4 LDDS). Le decisioni sono impugnabili conformemente allenorme procedurali del Cantone competente; le decisioni negative dell'Ufficio<strong>federale</strong> degli stranieri, riguardo a una richiesta di permesso, sono impugnabilipresso il Dipartimento <strong>federale</strong> di giustizia e polizia. Nei casi in cui si vuoi farvalere <strong>la</strong> pretesa giuridica del<strong>la</strong> presenza, è possibile adire con ricorso di dirittoamministrativo il Tribunale <strong>federale</strong>. Questo mezzo d'impugnazione permettedi impugnare le decisioni di espulsione ai sensi dell'articolo 10 LDDS o le revochedi autorizzazioni (art. 98 e 100 del<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sull'organizzazione giudiziaria).Il Consiglio <strong>federale</strong> determina ogni anno il contingente massimo di autorizzazioniper i <strong>la</strong>voratori stranieri non domiciliati (contingentamento conformementeall'OLS; dimoranti annuali, permesso B; stagionali, permesso A; dimorantitemporanei, permesso L; non invece quello per i frontalieri, permesso G).La decisione di un'eventuale eccezione al contingente (p. es. caso di situazionepersonale partico<strong>la</strong>rmente difficile) è di competenza dell'Ufficio <strong>federale</strong> deglistranieri.Nel capoverso 1 è inoltre ancorata <strong>la</strong> competenza esclusiva del<strong>la</strong> Confederazioneper <strong>la</strong> concessione dell'asilo. Diversamente dall'AP 95, l'asilo non è specialmentemenzionato nel titolo poiché costituisce una delle possibili forme didimora o di domicilio. Le autorità amministrative del<strong>la</strong> Confederazione decidonose concedere o negare l'asilo. L'Ufficio <strong>federale</strong> dei rifugiati (UFR) decidein prima istanza in base al<strong>la</strong> situazione individuale se concedere l'asilo, rifiutare<strong>la</strong> richiesta o se tutt'al più esiste momentaneamente una situazione dipericolo, che giustifichi l'ammissione provvisoria (permesso F) del richiedentel'asilo. I richiedenti l'asilo, <strong>la</strong> cui richiesta è respinta, possono interporre ricorsocontro <strong>la</strong> decisione dell' UFR presso <strong>la</strong> Commissione svizzera di ricorsoin materia d'asilo. La legge sull'asilo (RS 142.31) non concede un diritto soggettivoall'asilo, riconosce però un diritto soggettivo al rispetto di una determinataprocedura. Occorre inoltre tener conto del divieto di rinvio forzato (nonrefoulement)che deriva dal<strong>la</strong> Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiatie dal<strong>la</strong> CEDU. La legge sull'asilo permette ai rifugiati, che hanno ottenutoasilo in Svizzera, di soggiornarvi (art. 26 e 28 del<strong>la</strong> legge sull'asilo) e di esercitareun'attività lucrativa (art. 27 del<strong>la</strong> legge sull'asilo). Contrariamente agli altristranieri, essi sono inoltre ammessi agli esami federali per le professioni mediche(art. 29 del<strong>la</strong> legge sull'asilo). La Confederazione garantisce assistenza airifugiati fino all'ottenimento del permesso di domicilio (cinque anni dopo <strong>la</strong>presentazione del<strong>la</strong> richiesta d'asilo) (art. 31 del<strong>la</strong> legge sull'asilo).517 >LF del 26 marzo 1931 <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> dimora e il domicilio degli stranieri, RS 142.20317

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!