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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Per l'intera disposizione sono state proposte anche in ordine al capoverso 3,in sede di procedura di consultazione, soltanto singole modificazioni materiali,soprattutto con lo scopo di estendere <strong>la</strong> protezione giuridica al di là del<strong>la</strong>norma costituzionale oggi riconosciuta 290 '. La formu<strong>la</strong>zione ora propostatiene invece conto di diverse proposte che, rispetto all'articolo 23 capoverso 3AP 95, costituiscono miglioramenti d'ordine linguistico.Articolo 26 Procedura giudiziariaL'articolo 26 D 96 comprende diverse garanzie costituzionali, che oggi sonosancite parzialmente nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (garanzia del giudice costituzionale edel giudice del luogo di domicilio: art. 58 e art. 59 cpv. 1 e 2 Cost.), in parteed esplicitamente soltanto nel diritto cantonale oppure in strumenti di dirittointernazionale (principio del<strong>la</strong> pubblicità: costituzioni cantonali e leggi procedurali;art. 6 CEDU; art. 14 par. 1 Patto II) 291) . Diversamente dall'articolo 25D 96, l'articolo 26 D 96 concerne unicamente procedure giudiziarie.Il capoverso 1 intende garantire <strong>la</strong> composizione di una controversia conformementealle regole in vigore, grazie a un tribunale designato e composto secondole norme, competente per territorio e per materia, indipendente e imparziale.La garanzia è da intendere da un canto come concretazione del principio del<strong>la</strong>separazione dei poteri, d'altro canto deve rendere possibile una procedura correttaed equa e, così, una sentenza giusta 292 '. Nel confronto con il vigente testocostituzionale (art. 58 cpv. 1 Cost.), l'articolo 26 D 96 rinuncia da un cantoa menzionare esplicitamente il divieto di tribunali d'eccezione. Questo divietorisulta già dal diritto al giudizio da parte di un tribunale previsto dal<strong>la</strong> legge:<strong>la</strong> rispettiva competenza non può essere definita ad hoc o ad personam, bensìdefinita o definibile mediante norme astratte-generali. D'altro canto l'articolo26 contiene esplicitamente anche <strong>la</strong> garanzia del giudice indipendente e imparziale,che il Tribunale <strong>federale</strong> aveva già ben presto dedotta dall'articolo 58Cost., garanzia sancita anche nell'articolo 6 numero 1 CEDU. Come già i progettidi Costituzioni anteriori, anche l'articolo 26 D 96 rinuncia infine a unadisposizione corrispondente all'articolo 58 capoverso 2 Cost. (abrogazionedel<strong>la</strong> giurisdizione ecclesiastica). Una siffatta disposizione può essere considerataoggi obsoleta.Con <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione «nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto al giudizio daparte di un tribunale» si <strong>la</strong>scia intendere che esistono casi in cui una parte hadiritto al giudizio davanti a un tribunale. Conformemente all'articolo 6 numero1 CEDU, tale è il caso per <strong>la</strong> «determinazione dei diritti e dei doveri di caratterecivile», sia «del<strong>la</strong> fondatezza di ogni accusa penale». Secondo <strong>la</strong> giurisprudenzadegli organi convenzionali, tali due nozioni sono autonome, vale a diredevono essere interpretate indipendentemente dal diritto nazionale 293 '; essenon sono segnatamente identiche alle nozioni di «diritto civile» e di «diritto penale»degli articoli 113ell4D96. Allo scopo di assicurare unità di linguaggio

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