12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Titolo quarto: Popolo e CantoniNell'ambito dei diritti popo<strong>la</strong>ri l'aggiornamento si limita essenzialmente a unarie<strong>la</strong>borazione redazionale e a un nuovo raggruppamento delle disposizioni costituzionalivigenti. La novità formale più evidente è il fatto che i diritti popo<strong>la</strong>ri,che nell'attuale <strong>Costituzione</strong> non sono ordinati sistematicamente, sono oracompendiati, insieme con i diritti di partecipazione dei Cantoni, in un propriotitolo, il quarto, «Popolo e Cantoni» '>. Ciò ne sottolinea <strong>la</strong> partico<strong>la</strong>re importanza,essendo essi una caratteristica del nostro sistema politico.Il risultato di questo aggiornamento di natura prevalentemente redazionale nondeve essere sottovalutato. Il disegno costituzionale offre una rego<strong>la</strong>mentazionechiara e trasparente dei diritti popo<strong>la</strong>ri. Il primo capitolo disciplina il dirittodi voto in materia <strong>federale</strong> quale presupposto fondamentale per l'esercizio deidiritti popo<strong>la</strong>ri. Nel secondo capitolo sono disciplinati i singoli diritti popo<strong>la</strong>ri- iniziativa e referendum - e i diritti di partecipazione dei Cantoni; seguequindi l'accertamento dei risultati delle votazioni. In un punto importante il disegnoriprende diritto materiale costituzionale non scritto: infatti, dichiaraesplicitamente che le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possonoessere oggetto di <strong>revisione</strong> in sede costituzionale e fornisce perciò un contributodecisivo al<strong>la</strong> certezza del diritto.Il quarto titolo ha diversi punti di contatto con il sesto, che nel suo primo capitolocontiene le disposizioni concernenti <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> e disciplina gli istituti del<strong>la</strong><strong>revisione</strong> totale e del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Sonoquindi inevitabili alcune sovrapposizioni con le disposizioni sull'iniziativa popo<strong>la</strong>re.Capitolo 1: Diritto di votoII primo capitolo contiene una disposizione di principio sui diritti politici deicittadini del<strong>la</strong> Confederazione. Essa definisce i presupposti per il diritto di votoin materia <strong>federale</strong> ed elenca i vari diritti politici di cui godono gli aventi dirittodi voto a livello <strong>federale</strong>. Il diritto di voto in materia cantonale e comunale èretto dal diritto cantonale, come sancisce l'articolo 47 D 96 (esercizio del dirittodi voto). Il diritto dei cittadini al<strong>la</strong> libera formazione del<strong>la</strong> volontà e all'espressionefedele del voto - a livello <strong>federale</strong>, cantonale o comunale - è sancito informa generica nel<strong>la</strong> parte dei diritti fondamentali, nell'articolo 30 D 96 (Libertàdi voto).Artìcolo 127L'articolo 127 2) capoverso l D 96 corrisponde all'articolo 74 capoversi 1 e 2Cost. Esso rego<strong>la</strong> chiaramente il diritto di voto nel<strong>la</strong> Confederazione. I presuppostisono: cittadinanza svizzera, 18 anni compiuti e nessuna interdizione perinfermità o debolezza mentali. In tal modo il disegno costituzionale riprende" La nota del testo tedesco riguarda una partico<strong>la</strong>rità terminologica di questa lingua chenon ha riscontro in italiano (diversa accezione dei termini «Stände» e «Kantone»).2 > L'art. 127 corrisponde all'art. 115 AP 95.337

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!