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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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isprudenza: dall'articolo 14 numero 5 del Patto II non può essere facilmentededotto il contrario (possibilità dell'esame delle questioni legali e delle questionidi merito). In siffatte circostanze è sembrato indicato <strong>la</strong>sciare al legis<strong>la</strong>torepenale, in tale problema, libertà d'azione e si è dunque scelta una formu<strong>la</strong>zioneaperta - come è il caso per <strong>la</strong> CEDU e il Patto II.Nel senso di un'innovazione potrebbe entrare in linea di conto, nell'ambito delcapoverso 3, anche una disposizione nel<strong>la</strong> quale sarebbe cancel<strong>la</strong>to, senza sostituzione,il secondo periodo 315 '. La rinuncia all'eccezione, in effetti possibile,richiederebbe però l'istituzione di un tribunale penale <strong>federale</strong> da anteporre al<strong>la</strong>Corte di cassazione del Tribunale <strong>federale</strong> 316 '.Articolo 29 Diritto di petizioneLa presente disposizione 317 ' riprende, concretandolo, l'attuale articolo 57Cost. che si limita, senza altra precisazione, a garantire il diritto di petizione.Il capoverso 1 definisce il diritto di petizione: conformemente al<strong>la</strong> giurisprudenzadel Tribunale <strong>federale</strong>, è il diritto di rivolgere in ogni momento alle autorità,richieste, proposte, critiche o ricorsi, in pratiche di loro competenza, senzadover temere svantaggi o conseguenze giuridiche pregiudizievoli di qualsivoglianatura, quali l'aggravio delle condizioni di detenzione del detenuto, autore diuna petizione.Il capoverso 2 precisa che all'autorità incombe l'obbligo di prendere conoscenzadel<strong>la</strong> petizione e, se dal caso, di trasmetter<strong>la</strong> all'autorità competente. Il Tribunale<strong>federale</strong> ha finora rifiutato d'imporre alle autorità - federali o cantonali - l'obbligodi trattare materialmente le petizioni o di rispondervi, ritenendo che spettaal legis<strong>la</strong>tore prevedere un tale obbligo 318 '. Questa giurisprudenza è criticatadal<strong>la</strong> dottrina, <strong>la</strong> quale ritiene che <strong>la</strong> petizione possa soddisfare realmente <strong>la</strong> funzionedi comunicazione diretta tra amministrato e autorità soltanto nel<strong>la</strong> misurain cui quest'ultima esamini <strong>la</strong> petizione nel merito e vi risponda, dimostrandocosì di occuparsi con <strong>la</strong> serietà dovuta del<strong>la</strong> domanda dell'amministrato. Nel<strong>la</strong>pratica si rileva in generale che le autorità vanno oltre il semplice obbligo di prendereconoscenza del<strong>la</strong> petizione. Le autorità politiche del<strong>la</strong> Confederazione prevedonoquindi, per le petizioni rivolte al Par<strong>la</strong>mento <strong>federale</strong>, l'obbligo di trattazionemateriale del<strong>la</strong> petizione: si vedano in proposito l'articolo 45 del Rego<strong>la</strong>mentodel Consiglio nazionale 319 ' e l'articolo 37 del Rego<strong>la</strong>mento del Consigliodegli Stati 320 '. Lo stesso dicasi per <strong>la</strong> prassi del Consiglio <strong>federale</strong> e dell'amministrazione<strong>federale</strong> 321 '. In merito ai Cantoni, <strong>la</strong> maggioranza di quelli chehanno recentemente riveduto <strong>la</strong> costituzione prescrive esplicitamente l'obbligodi rispondere alle petizioni ed eventualmente di esaminarle nel merito: art. 20Cost. BE; art. 21 Cost. OW; art. 60 Cost. GL; art. 26 Cost. SO; par. 10 Cost.BL; par. 19 Cost. AG; par. 12 Cost. TG; art. 80 Cost. JU; art. 16 Cost. AR.

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