12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

di quest'ultimo. Una maggior autonomia organizzativa e finanziaria è stata peraltrochiesta in altri pareri 33 '.Articolo 38 AutonomiaLa disposizione riprende l'articolo 3 Cost. e il diritto costituzionale non scritto 34 '.Conformemente all'articolo 38, <strong>la</strong> Confederazione è tenuta a salvaguardarel'autonomia dei Cantoni. Questo chiaro riconoscimento costituzionale dell'autonomiadei Cantoni in materia di adempimento dei compiti, di finanze e diorganizzazione 35 ' rafforza i principi fondamentali del federalismo svizzerosanciti dagli articoli 3, 34 e 35 D 96. L'autonomia cantonale deve essere salvaguardatanon solo nei settori del<strong>la</strong> concretizzazione e dell'esecuzione del diritto<strong>federale</strong> di cui all'articolo 37, ma anche quando <strong>la</strong> Confederazione esercitacompetenze e compiti propri. Inoltre nell'articolo 38 D 96 si esprime chiaramenteche ogni ingerenza nel nucleo dell'autonomia dei Cantoni è contrarioal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. La disposizione garantisce quindi un federalismo sostanziale,in partico<strong>la</strong>re un'importante libertà operativa dei Cantoni nel settore dell'organizzazionee delle finanze.Nel<strong>la</strong> consultazione, <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva disposizione dell'AP 95 ha incontrato sia favoriche opposizioni 36 '.Artìcolo 39 Trattati intercantonaliL'articolo 39 D 96 riprende l'articolo 7 Cost. e il diritto costituzionale nonscritto 37 '. L'articolo 7 capoverso 1 Cost. è obsoleto nel<strong>la</strong> misura in cui riguardaleghe speciali, dal momento che queste sono attualmente impensabili.Inoltre, <strong>la</strong> conclusione di trattati politici tra i Cantoni sarebbe contraria all'obbligodi fedeltà con<strong>federale</strong> e ai principi sanciti ora dall'articolo 34 D 96.L'articolo 39 D 96 autorizza in maniera generale i Cantoni a concludere tra diloro trattati e convenzioni su oggetti diversi che possono concernere i tre poteri(legis<strong>la</strong>tivo, esecutivo e amministrativo, giudiziario) 38 '. Con tali trattati i Cantonipossono anche creare organizzazioni e istituzioni in comune (cpv. 1). Secondoun principio generalmente riconosciuto, i trattati intercantonali sonopreminenti rispetto al diritto cantonale; il diritto <strong>federale</strong>, per contro, prevaleanche sui concordati (cfr. art. 40 D 96). // capoverso 1 secondo periodo precisache i Cantoni possono concludere trattati che riguardano compiti di interesse

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!