12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

La libertà di riunione è riconosciuta a tutte le persone fisiche. In determinaticasi, può però essere invocata anche da persone giuridiche, segnatamentequando un'associazione organizza un incontro aperto al pubblico 212 '.Il capoverso 3 disciplina il diritto di riunione su suolo pubblico. Tali riunioniimplicano, in effetti, un uso accresciuto del suolo pubblico e possono quindiessere sottoposte ad autorizzazione. Secondo una parte del<strong>la</strong> dottrina, una talerestrizione non è oggi tuttavia più possibile senza base legale 213 *. In effetti, secondotale dottrina, sia l'articolo 11 paragrafo 2 CEDU, sia l'articolo 21 delPatto II subordinano le restrizioni del<strong>la</strong> libertà di riunione all'esistenza di unabase legale sufficiente. Secondo <strong>la</strong> giurisprudenza del<strong>la</strong> Corte europea dei dirittidell'uomo, una base legale materiale è sufficiente allorquando trova fondamentoin una legge in senso formale 214 '. Una legge in senso materiale puòquindi bastare per sottoporre riunioni e manifestazioni su suolo pubblico adautorizzazione. Rimane naturalmente salva <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> generale di polizia.In occasione del<strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> presente disposizione ha suscitatopoche reazioni 215 ': essa riprende così senza modifiche sostanziali il testodell'AP 95.Artìcolo 19 Libertà d'associazioneQuesta disposizione 216 *, che garantisce <strong>la</strong> libertà d'associazione, riprende sottoforma più moderna, concretandolo maggiormente, l'articolo 56 Cost. La libertàd'associazione è inoltre garantita dagli articoli 11 CEDU e 22 del PattoII.Nonostante che l'articolo 56 Cost. si limiti al «diritto di costituire associazioni»,è generalmente ammesso che questa libertà abbia portata più vasta,nel<strong>la</strong> misura in cui riveste una duplice dimensione: nell'aspetto positivo, essacomprende in partico<strong>la</strong>re il diritto di costituire (o di sciogliere) liberamente associazioni,di aderirvi, di farne parte e di partecipare alle attività associative.Nell'aspetto negativo, essa garantisce in partico<strong>la</strong>re il diritto di non aderire aun'associazione o di uscirne. La tito<strong>la</strong>rità del<strong>la</strong> libertà d'associazione è, secondoil Tribunale <strong>federale</strong>, riservata alle persone fisiche, ma <strong>la</strong> maggior partedel<strong>la</strong> dottrina ammette che anche le persone giuridiche (di diritto privato) possanoinvocar<strong>la</strong> 217 '. L'espressione attuale secondo cui «i cittadini» hanno il dirittodi costituire associazioni (art. 56 Cost.) è troppo restrittiva poiché gli stranierisono pure tito<strong>la</strong>ri di questa libertà.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!