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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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penale o all'esecuzione del<strong>la</strong> pena nei riguardi di un certo numero di persone.È una competenza generale del<strong>la</strong> Confederazione ed è applicabile all'intero dirittopenale <strong>federale</strong>. La grazia, invece, è <strong>la</strong> rinuncia all'esecuzione di una penainflitta ad una (determinata) persona. In virtù del Codice penale, <strong>la</strong> grazia èunicamente di competenza dell'Assemblea <strong>federale</strong> se <strong>la</strong> sentenza è stata pronunciatada autorità federali; qualora <strong>la</strong> sentenza sia stata pronunciata daun'autorità cantonale, <strong>la</strong> competenza spetta ai Cantoni. Mentre l'amnistia è decisadalle due Camere separate, <strong>la</strong> grazia necessita <strong>la</strong> deliberazione delle Camereriunite (cfr. art. 92 Cost., art. 148 cpv. 1 lett. e D 96).A tenore del capoverso 2 l'Assemblea <strong>federale</strong> tratta inoltre tutte le questionidi spettanza del<strong>la</strong> Confederazione che non sono attribuite ad altre autorità; <strong>la</strong>proposta formu<strong>la</strong>ta nel<strong>la</strong> procedura di consultazione di far intervenire in questicasi il Consiglio <strong>federale</strong> oltrepassa il mandato d'aggiornamento " 7) . Questocapoverso non deve però essere inteso come una presunzione generale a favoredel<strong>la</strong> competenza dell'Assemblea <strong>federale</strong>. L'autorità competente dev'essereaccertata mediante interpretazione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Oltre al principio costituzionaledel<strong>la</strong> separazione dei poteri occorre tenere conto in partico<strong>la</strong>re diquanto stabilito da altre disposizioni del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Il capoverso 3 sottolinea che il novero delle competenze dell'Assemblea <strong>federale</strong>non è esaustivo (cfr. anche <strong>la</strong> frase introduttiva dell'art. 85 Cost.). Altrenorme costituzionali stabiliscono competenze puntuali (p. es. art. 16 cpv. 4Cost., art. 43 cpv. 3 D 96; art. 37 cpv. 2 Cost., art. 66 cpv. 3 D 96; art. 114 biscpv. 4 Cost., art. 178 cpv. 2 D 96), oppure <strong>la</strong>sciano al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>il compito di attribuire competenze all'Assemblea <strong>federale</strong> (ad es. art. 85 n. 4cpv. 2 Cost., art. 158 cpv. 2 D 96; art. 113 cpv. 2 Cost., art. 177 cpv. 2 D 96).Di massima, <strong>la</strong> legge può conferire all'Assemblea <strong>federale</strong> anche competenzediverse da quelle legis<strong>la</strong>tive, ad esempio competenze che presentano una dimensioneeminentemente politica o che sono comunque di grande portata. Per questeattribuzioni di competenze da parte del<strong>la</strong> legge occorre tuttavia rispettareil principio costituzionale fondamentale del<strong>la</strong> separazione dei poteri. Il Par<strong>la</strong>mentodeve tenere conto delle funzioni tradizionali centrali degli altri organidello Stato, come sancite dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (cfr. le osservazioni in merito alcpv. 2).Capitolo 3: Consiglio <strong>federale</strong> e amministrazione <strong>federale</strong>Sezione 1: Organizzazione e proceduraNel<strong>la</strong> procedura di consultazione si è criticato il fatto che <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazionedel<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong> e dell'amministrazione <strong>federale</strong> figurino, dal puntodi vista sistematico, sullo stesso piano delle direzione dello Stato 118'. D'altrocanto, tuttavia, è stata anche chiesta <strong>la</strong> ripartizione di questa sezione in treparti per dare maggiore risalto all'importanza del<strong>la</strong> Cancelleria <strong>federale</strong> e dell'amministrazione<strong>federale</strong> 119'." 7 >UDC." 8 >PLR." 9 >NHG.378

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