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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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tale desiderio, senza per questo introdurre una nuova competenza <strong>federale</strong> nonrispondente al mandato d'aggiornamento 379) .Dal profilo giuridico, l'articolo 33 D 96 (come già l'art. 31 AP 95) è una disposizionecon obiettivi statuali di limitata portata giuridica e un aggiornamento,nel senso inteso dal nostro Consiglio e dal Par<strong>la</strong>mento. L'inserimento nel<strong>la</strong>nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> di un catalogo degli obiettivi sociali è a nostro avvisoirrinunciabile dal punto di vista del<strong>la</strong> politica sociale e costituzionale. Daun canto si tratta di rendere evidente, in forma concisa, una dimensione fondamentaledel<strong>la</strong> «statualità» e del<strong>la</strong> realtà costituzionale svizzere. In quanto riunionedi obiettivi di diritto costituzionale esistenti, il catalogo degli obiettivi socialicontiene contemporaneamente una concretazione attuale dell'obiettivo generaledi prosperità, giusta l'articolo 2 D 96. Si tratta in seguito di palesareobiettivi politico-sociali fondamentali nei quali <strong>la</strong> Svizzera, ratificando il PattoI dell'ONU, s'è riconosciuta indissolubilmente in sede internazionale 380 '.Oltre a questi motivi di trasparenza e di schiettezza costituzionali, sono dati anche(e non da ultimo) motivi d'equilibrio: insorgerebbe altrimenti uno squilibrioincomprensibile e ingiustificabile nel complesso costituzionale, qualora inuna nuova <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata, accanto al<strong>la</strong> dimensione di libertàe dì Stato di diritto (cfr. art. 4 e art. 6 segg. D 96), al<strong>la</strong> dimensione democratica(cfr. segnatamente l'art. 127 segg. D 96), al<strong>la</strong> dimensione di Stato <strong>federale</strong> (cfr.in partico<strong>la</strong>re art. 3 e art. 34 segg. D 96), nonché al<strong>la</strong> dimensione economica(cfr. art. 85 D 96) del nostro ordinamento costituzionale non fosse espressa conpari valore e analogo peso anche <strong>la</strong> dimensione di Stato sociale. La funzionedell'articolo 33 D 96 è dunque eminentemente statuale e di fatto permette diesprimere un principio del<strong>la</strong> politica statuale. La disposizione sociale propostarende evidente che Confederazione e Cantoni non rispettano e tute<strong>la</strong>no soltantole libertà e i diritti democratici del singolo, bensì forniscono anche uncontributo al<strong>la</strong> previdenza per le necessità esistenziali, in quanto s'adoperanoaffinchè siano soddisfatte le necessità fondamentali in situazioni vitali elementari.Lo Stato ha da essere presente per <strong>la</strong> persona e non al contrario: istruzione,cure del<strong>la</strong> salute, una vita nel<strong>la</strong> vecchiaia rispettosa del<strong>la</strong> dignità umananon possono essere beni elitari. Come risulta evidente dal<strong>la</strong> concreta formu<strong>la</strong>zioneproposta, il contributo dello Stato dev'essere inteso come sussidiario 38I) .Fondamento e punto di partenza del<strong>la</strong> previdenza per le necessità esistenzialisono autoresponsabilità e iniziativa personale del singolo. Nel conferire solennementeassetto costituzionale a questi aspetti fondamentali, ritroviamo <strong>la</strong> ratioe nel contempo <strong>la</strong> giustificazione interna del<strong>la</strong> disposizione sociale, nel contestodi una <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> aggiornata.

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