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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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prima necessità è in netto contrasto con <strong>la</strong> politica agrico<strong>la</strong> protezionistica. Perquesti motivi, nell'ambito del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, viene proposto dirinunciare ad enumerare politiche specifiche 56 '. È ritenuta superflua, poichéscontata, anche <strong>la</strong> disposizione secondo cui il prodotto dei dazi è devoluto al<strong>la</strong>Cassa <strong>federale</strong> (art. 30 Cost.).Articolo 125 Esclusione dell'imposizione cantonale e comunaleTale disposizione, che era stata introdotta nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> con <strong>la</strong> tassa dibollo 57 ', corrisponde al diritto vigente (art. 42 bis cpv. 2 Cost.) 58) . I Cantoni ei Comuni non sono autorizzati ad introdurre tasse di bollo, imposte preventive,sul valore aggiunto o imposte speciali di consumo se <strong>la</strong> Confederazione già imponelo stesso oggetto. È determinante stabilire se si tratta di un'imposta «dellostesso genere». La formu<strong>la</strong>zione «ciò che <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong> dichiara imponibile»assicura anche che oggetti imponibili, che <strong>la</strong> Confederazione definiscefondamentalmente tali ma che dichiara esentasse in una disposizione speciale,non possono nemmeno soggiacere a un'imposta cantonale o comunale dellostesso genere. Tuttavia, continuano ad essere ammesse le imposte cantonaliche, per esempio, fanno riferimento al<strong>la</strong> cifra d'affari quale oggetto imponibilebenché quest'ultima serva unicamente quale criterio per <strong>la</strong> determinazione delpresumibile rendimento economico 59 '. Oltre a tali imposte cantonali, recentementesono sorti problemi per quanto concerne l'applicazione delle impostecantonali sull'energia e, dal 1995, nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto60 '. L'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ha comportato l'imposizionedi diversi servizi che finora non erano contemp<strong>la</strong>ti dall'articolo 41 (er capoverso2 Cost. L'entrata nelle esposizioni commerciali (BEA, MUBA, Ziispa,OLMA ecc.) o nelle sale da ballo è sottoposta all'imposta sul valore aggiunto:<strong>la</strong> tassa comunale sul biglietto, dunque, che finora veniva spesso praticata, èdiventata controversa. Secondo una recente decisione del Tribunale <strong>federale</strong>61 ', le tasse cantonali e comunali sui biglietti, fondamentalmente, non sonoimposte dello stesso genere anche quando, sul<strong>la</strong> stessa cifra d'affari, viene prelevatasia l'imposta sul valore aggiunto sia <strong>la</strong> tassa sul biglietto.Rispetto all'articolo 113 AP 95, è stato stralciato il vecchio capoverso 2 (imposizionesui documenti di trasporto delle FFS, art. 7 disp. trans.) che traeva origineda ragioni storiche. Nell'ambito del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> costituzionale del 1958, sivoleva evitare che i Cantoni riscuotessero imposte sui documenti di trasportoche <strong>la</strong> Confederazione aveva ormai abolito. Se una siffatta disposizione dovesserendersi necessaria, si potrebbe introdur<strong>la</strong> a livello di legge 62 '.

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