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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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troppo restrittivi <strong>la</strong> possibilità d'impiegare truppe cantonali 40 '; infine, certiambienti chiedono addirittura <strong>la</strong> soppressione di tale disposizione 41 '.Articolo 55 Obbligo militareL'articolo 55 D 96, aggiorna una parte delle disposizioni degli articoli 18 e34 ter capoverso 1 lettera d Cosi, nonché l'articolo 6 delle disposizioni transitorieCost. 42 '.I capoversi 1 e 2 prevedono l'obbligo generale del servizio militare per gli uomini,iscritto nell'articolo 18 capoverso 1 Cost., e concretano il principio dell'esercitodi milizia sancito dall'articolo 54 capoverso l D 96. L'obbligo generaledi servire si fonda sul<strong>la</strong> considerazione politica che vuole l'onere del serviziomilitare suddiviso nel modo più equo possibile, in modo da radicare nel<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zionel'interesse generale per il settore militare 43 '. L'articolo 18 Cost. nonè un diritto costituzionale; <strong>la</strong> legge ha facoltà di fissare criteri adeguati per l'esenzionedel servizio militare (cfr. art. 21-24 LM), a condizione però di nonoperare discriminazioni tra le cerehie sociali. La disposizione costituzionale delcapoverso 1 non fissa un obbligo militare generale assoluto e senza restrizioni,visto che l'applicazione è re<strong>la</strong>tiva. È quindi semplicemente previsto che l'obbligodi servire è una prestazione personale che non può essere delegata (cpv.2, prima frase). L'oggetto del<strong>la</strong> disposizione non si estende soltanto al servizioattivo, bensì a tutte le prestazioni effettuate a scopo d'istruzione e anche ai cosiddettiobblighi militari fuori servizio. Gli Svizzeri all'estero o pluricittadinisottostanno quindi all'obbligo militare generale, ma i conflitti di competenzarientrano nel diritto interno 44 ', nonché in diversi trattati internazionali. La nozionedi servizio militare obbligatorio fissa anche i limiti materiali di tale obbligo.In un modo o nell'altro, tale servizio deve quindi essere utile al<strong>la</strong> difesanazionale sul piano militare (cfr. art. 54 cpv. 2 D 96). Il compito di definirei dettagli dell'obbligo di servire può però essere <strong>la</strong>sciato al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione e al<strong>la</strong>giurisprudenza (cfr. il titolo secondo del<strong>la</strong> legge militare). La legge può prevedereeccezioni all'obbligo militare e all'obbligo di servire, che devono però rispettareil principio dell'uguaglianza davanti al<strong>la</strong> legge.II secondo periodo del capoverso 2 riconduce il mandato legis<strong>la</strong>tivo, iscritto nel1992 nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, <strong>concernente</strong> un servizio civile sostitutivo del serviziomilitare 45 '. Il terzo periodo del capoverso 2 rileva che per le donne il serviziomilitare è volontario. In sede di consultazione era stato chiesto di menzionareil servizio militare volontario delle donne 46 '; tale menzione s'impone tanto piùche l'articolo 57 D 96 menziona il servizio di protezione civile volontario delledonne (ripreso dall'ari. 22 bis Cost.).

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