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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Articolo 178 Controllo normativoQuesto articolo normalizza un'importante innovazione: l'introduzione del controllonormativo concreto nei confronti delle leggi federali e dei decreti federalidi obbligatorietà generale (cfr. per quanto riguarda i motivi di questa innovazioneil n. 231.51). Il titolo è «Controllo normativo», poiché accanto al temadel<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale si pone anche il problema del<strong>la</strong> compatibilitacon il diritto internazionale. L'ampliamento del controllo normativo propostoè stato accolto molto bene nel<strong>la</strong> procedura di consultazione. Diciassette Cantoni144) , una considerevole maggioranza dei partiti 145) e 85 organizzazioni 146) sisono espressi a favore. Contrari erano un Cantone 147) , undici partiti 148) e cinqueorganizzazioni 149 '. Duemi<strong>la</strong>trentaquattro privati partecipanti al<strong>la</strong> consultazionehanno considerato positivo l'ampliamento del controllo normativo, 532l'hanno rifiutato. Il risultato positivo ottenuto nel<strong>la</strong> consultazione indica chiaramenteche i tempi sono maturi per questo passo.I capoversi 1 e 2 sottopongono le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietàgenerale a un controllo normativo con i seguenti elementi (cfr. in propositoanche le considerazioni nel n. 231.53):- È possibile soltanto il controllo normativo concreto. Il controllo normativoastratto di leggi federali e decreti federali di obbligatorietà generale, indipendentementedal<strong>la</strong> loro applicazione, è escluso. Sono verificabili soltanto in uncaso di applicazione.- Competente per questo esame è unicamente il Tribunale <strong>federale</strong> (sistema accentrato).Le altre autorità competenti per l'applicazione del diritto non dispongonodi questa facoltà. Contemporaneamente, è stabilito che non sussistealcun tribunale costituzionale indipendente dal Tribunale <strong>federale</strong> (adesso superiore); invece, <strong>la</strong> giurisdizione costituzionale dev'essere integratanell'attività del Tribunale <strong>federale</strong>, secondo una procedura concreta chespetta al legis<strong>la</strong>tore definire.- Secondo il capoverso 1, <strong>la</strong> giurisdizione costituzionale è limitata al<strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zionedei diritti costituzionali. I privati non possono pertanto appel<strong>la</strong>rsi ingenerale ad una qualsiasi norma costituzionale, ad esempio ad una prescrizionedi diritto organizzativo, che non tocca i loro diritti individuali. In casodi ricorso di privati, infatti, il compito principale del giudice costituzionaleconsiste nel<strong>la</strong> protezione dei diritti individuali.- Accanto al<strong>la</strong> vera e propria giurisdizione costituzionale, il capoverso 1 stabilisceanche <strong>la</strong> competenza, già riconosciuta dal Tribunale <strong>federale</strong> medesimo150 ', di esaminare <strong>la</strong> compatibilita delle leggi federali e dei decreti fede-

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