12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

prescrizioni sul riconoscimento reciproco di certificati cantonali di capacità,come nel<strong>la</strong> LMI; ma anche concretizzazione ad opera del<strong>la</strong> giurisprudenza delTribunale <strong>federale</strong>).Un disciplinamento <strong>federale</strong> omogeneo può anche prevedere l'obbligatorietà diseguire una volta o periodicamente corsi o esami di perfezionamento quale condizioneper l'esercizio del<strong>la</strong> professione.La disposizione transitoria re<strong>la</strong>tiva all'articolo 86 D 96 riprende l'idea espressanell'articolo 5 delle disposizioni transitorie Cost. e va intesa come disciplinamentotemporaneo in attesa di una legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>. Nel<strong>la</strong> misura in cui efintante che <strong>la</strong> garanzia del libero esercizio del<strong>la</strong> professione non sia concretizzatada prescrizioni del<strong>la</strong> Confederazione, <strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>dovrà (ancora) colmare questa <strong>la</strong>cuna e fissare a tale riguardo «requisitiminimi» che il certificato di capacità di un Cantone dovrà soddisfare per poteressere riconosciuto in un altro Cantone 354 '.Nel<strong>la</strong> consultazione si è chiesto di menzionare esplicitamente <strong>la</strong> competenzacantonale di disciplinare l'attività economica privata 355 '. In considerazionedell'articolo 3 D 96, tale menzione si rive<strong>la</strong> però inutile; già l'articolo 31 capoverso2 Cost. non prevede rispetto all'articolo 3 Cost. competenze supplementari356 '. Sarebbe pure superfluo, come è stato peraltro chiesto da alcuni, sancirenuovamente dopo gli articoli 23 e 85 D 96 il rispetto del principio del<strong>la</strong> libertàeconomica 357 '.Articolo 87 Politica di concorrenzaL'articolo 87 D 96 è <strong>la</strong> sintesi dell'articolo 31 bis capoverso 3 lettera d e dell'articolo3i se P ties dell'attuale diritto costituzionale 358 '.L'articolo 87 D 96 riassume in una disposizione le basi costituzionali per unalegis<strong>la</strong>zione in materia di concorrenza (compresa <strong>la</strong> sorveglianza dei prezzi). Ilcapoverso 1 obbliga il legis<strong>la</strong>tore a emanare prescrizioni contro gli effetti economicamenteo socialmente nocivi di limitazioni del<strong>la</strong> concorrenza. Invece deitermini «cartelli e organizzazioni analoghe» che figurano nell'articolo 31 bis capoverso3 lettera d, il D 96 - rifacendosi al titolo del<strong>la</strong> nuova legge sui cartelli359 ' - usa l'espressione «cartelli e altre limitazioni del<strong>la</strong> concorrenza» 360 '. Ilcapoverso 1 non si esprime riguardo agli strumenti del<strong>la</strong> politica di concorrenza.In questa materia, il margine di manovra del legis<strong>la</strong>tore è molto vasto;in determinate circostanze egli può anche avvalersi in parte dello strumentorappresentato dal divieto dei cartelli 361 '. L'articolo 87 capoverso 1 D 96 non

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!