12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Secondo il capoverso 3, nei settori di competenza dei Cantoni gli obblighi internazionalidel<strong>la</strong> Svizzera sono attuati di rego<strong>la</strong> dai Cantoni stessi. La Confederazionee i Cantoni sono tenuti allo stesso modo a trasporre gli impegni internazionalidel nostro Paese nei loro rispettivi disciplinamenti giuridici. Persinonegli ambiti in cui <strong>la</strong> Confederazione è pure competente a livello interno, l'attuazionee l'esecuzione spettano di rego<strong>la</strong> ai Cantoni. Possono però presentarsisituazioni in cui l'attuazione da parte dei Cantoni non è opportuna; per questaragione <strong>la</strong> disposizione in questione deve essere re<strong>la</strong>tivizzata («di norma»).Nel<strong>la</strong> consultazione, <strong>la</strong> Conferenza dei governi cantonali ha proposto, travalicandoperò i limiti dell'aggiornamento, di attribuire valore vinco<strong>la</strong>nte al parereunanime dei Cantoni. La formu<strong>la</strong>zione scelta d'intesa con i Cantoni («ai pareridei Cantoni è dato partico<strong>la</strong>re rilievo») afferma, da un <strong>la</strong>to, che anche un parereespresso dal<strong>la</strong> maggioranza riveste un'importanza partico<strong>la</strong>re dal profilopolitico ma sottintende pure, dall'altro, che un parere unanime non può vinco<strong>la</strong>regiuridicamente <strong>la</strong> Confederazione. Un simile vincolo non si concilierebbecon <strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong> Confederazione in questo settore e provocherebbe unaconfusione tra le varie responsabilità.Articolo 51 Re<strong>la</strong>zioni dei Cantoni con l'esteroL'articolo 51 D 96 corrisponde agli articoli 9 e 10 Cost. 14) .Secondo <strong>la</strong> dottrina dominante, i Cantoni possono concludere trattati internazionalisu tutti gli oggetti che rientrano nel<strong>la</strong> loro sfera di competenze (cpv.1) I5) . Questa norma si applica tuttavia soltanto nel<strong>la</strong> misura in cui <strong>la</strong> Confederazionestessa non abbia concluso un trattato in questo ambito. Questa competenzadei Cantoni è quindi sussidiaria (cfr. art. 9 Cost.).Conformemente al capoverso 2 i trattati internazionali dei Cantoni non possonocontraddire il diritto <strong>federale</strong>, né gli interessi del<strong>la</strong> Confederazione né ancorail diritto di altri Cantoni. Il rispetto di questi limiti posti dal diritto <strong>federale</strong>è garantito mediante una speciale procedura. Secondo il tenore dell'attuale<strong>Costituzione</strong> (art. 85 n. 5 e art. 102 n. 7 Cost.), i trattati dei Cantoni con l'esteronecessitano dell'approvazione del<strong>la</strong> Confederazione. Va tuttavia obiettatoche, in pratica, in molti casi dubbi i trattati non sono stati sottoposti per approvazione.Il D 96 disciplina dettagliatamente negli articoli 160 capoverso 3 e 174capoverso 3 <strong>la</strong> procedura di rec<strong>la</strong>mo; l'articolo 51 ne disciplina un elemento importante,ossia il presupposto che i Cantoni devono informare <strong>la</strong> Confederazionesui trattati con l'estero che intendono concludere. Se un trattato sottopostoper esame da un Cantone contraddice il diritto <strong>federale</strong>, gli interessi del<strong>la</strong>Confederazione o il diritto di altri Cantoni, il nostro Collegio (art. 174 cpv. 3D 96) o l'Assemblea <strong>federale</strong> possono rifiutare di approvarlo (art. 160 cpv. 3D 96).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!