12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Articolo 56 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercitoL'articolo 56 D 96 corrisponde agli articoli 20, 21 e 22 Cost. 56) . Il cosiddetto«piccolo diritto sociale» all'equipaggiamento gratuito del milite (art. 18 cpv. 3Cost.) è ripreso interamente dall'articolo 110 capoverso 1 LM, il che permettedi rinunciare a dargli una base costituzionale.Il capoverso 1 recita che <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione militare, l'organizzazione, l'istruzionee l'equipaggiamento dell'esercito competono al<strong>la</strong> Confederazione, conformementeai capoversi 2 e 3 dell'articolo 20 Cost. L'unificazione completa e <strong>la</strong>centralizzazione dell'esercito furono decise, il 27 giugno 1895 dall'Assemblea<strong>federale</strong>, ma respinte dal popolo e dai Cantoni il 3 novembre 1895 37 '. La competenzain materia militare è così rimasta divisa fino ad oggi, nonostante <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione<strong>federale</strong> e <strong>la</strong> sorveglianza esercitata dal<strong>la</strong> Confederazione sull'esecuzionecantonale. Oltre <strong>la</strong> competenza <strong>federale</strong> globale, il disegno menzionaseparatamente alcune competenze del<strong>la</strong> Confederazione nonché competenze residuedei Cantoni (cpv. 1 e 2). La disposizione del capoverso 1 fissa il principioche <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione militare è di competenza del<strong>la</strong> Confederazione e disciplina<strong>la</strong> competenza esclusiva e globale di quest'ultima per tutto quanto concerne ilsettore militare. Essa ha d'altro canto fatto ricorso a tale competenza (in continuazionedell'organizzazione militare del 1907) nel<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sull'organizzazionedell'esercito e dell'amministrazione militare, approvata dalle Camere,e nel decreto <strong>federale</strong> sull'organizzazione dell'esercito. L'articolo 20 capoverso1 secondo periodo Cost., che disciplina l'esecuzione federalista dellequestioni militari, è ripreso per intero dall'articolo 37 capoverso l D 96. Lecompetenze federali in merito a istruzione e armamento nonché quelle re<strong>la</strong>tiveal<strong>la</strong> gratuità dell'equipaggiamento e dell'armamento sono già sufficientementesancite a livello di legge (cfr. titolo 7 LM).La precedente sovranità militare cantonale è ridotta alle competenze previstedal capoverso 2: <strong>la</strong> creazione di formazioni cantonali (cfr. art. 119 LM), <strong>la</strong> nominae <strong>la</strong> promozione degli ufficiali delle formazioni cantonali, secondo il diritto<strong>federale</strong> 58 ', come pure <strong>la</strong> nomina dei comandanti di circondario e dei capisezionee l'organizzazione delle ispezioni di licenziamento (art. 121 seg. LM).Le formazioni cantonali sono ora divenute unità dell'esercito <strong>federale</strong> e nonsono più truppe indipendenti. L'articolo 19 capoverso 1 Cost. è una vestigiadell'antico sistema dei contingenti secondo il quale il Cantone era tenuto a mettereun certo effettivo di truppe a disposizione del<strong>la</strong> Confederazione, a reclutarei membri delle stesse e di organizzarle militarmente.Il Cantone oggi non fornisce contingenti, ma è piuttosto organo esecutivo del<strong>la</strong>Confederazione. D'altronde <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in vigore non garantisce le formazionicantonali e <strong>la</strong> dottrina dominante ritiene che <strong>la</strong> Confederazione stessa può

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!