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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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sto proposito una minore rigidità. Complessivamente il sistema in vigore apparecomunque adeguato e accettabile.Articolo 71 Trasporti ferroviari, navigazione, aviazioneL'articolo 71 aggiorna gli articoli 24 ler (navigazione), 26 (traffico ferroviario)e 37 ter Cost. (aviazione) e corrisponde all'articolo 64 AP 95. Indipendentementedal raggruppamento redazionale di questi tre articoli, non sono necessariemodifiche. Alcuni esigono che venga completato con l'inserimento di obiettividi politica dei trasporti 184 ' o del<strong>la</strong> libera scelta del mezzo di trasporto 185 '.Per «trasporti ferroviari» occorre intendere <strong>la</strong> costruzione e l'esercizio di trasportipubblici (accessibili a tutti) legati al<strong>la</strong> strada ferrata. La competenza <strong>federale</strong>si estende anche al<strong>la</strong> pianificazione e al<strong>la</strong> polizia ferroviaria. Il legis<strong>la</strong>toreè libero di affidare <strong>la</strong> costruzione e l'esercizio di ferrovie a un'impresa chegoda di un monopolio o, a titolo complementare, d'accordare concessioni; disposizionidel diritto internazionale agiscono di fatto nel senso di una riduzionedei monopoli e di imprese analoghe. La legge sulle ferrovie prevede un sistemadi concessioni 186 '; le Ferrovie federali svizzere sono una azienda in regìa 187 '.In merito all'applicazione geografica, <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione in materia di ferrovie èfondamentalmente limitata al territorio dello Stato, al pari di tutto il diritto nazionale.Il traffico ferroviario transfrontaliero e internazionale è retto da trattatiinternazionali.La Confederazione può inoltre disciplinare <strong>la</strong> navigazione 1^. Questa comprende<strong>la</strong> navigazione interna e marittima, il trasporto via acqua di persone e dibeni, <strong>la</strong> costruzione e l'esercizio delle idrovie e <strong>la</strong> polizia del<strong>la</strong> navigazione. Lapicco<strong>la</strong> navigazione individuale e non commerciale sui <strong>la</strong>ghi e fiumi fa parte dell'usocomune delle acque pubbliche ed è quindi retta dal diritto cantonale (fattesalve le disposizioni di polizia del<strong>la</strong> Confederazione). Fintantoché <strong>la</strong> navigazioneinterna tocca acque frontaliere, <strong>la</strong> Confederazione, fondandosi sul<strong>la</strong> competenzain materia di affari esteri, conduce le trattative necessarie con gli Stati interessati.Per quanto concerne <strong>la</strong> navigazione d'alto mare, si applica, entro i limiti del dirittointernazionale, <strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> navigazione marittima; per le acqueterritoriali, questa legge cede il passo al diritto cogente degli Stati rivieraschi.In merito al<strong>la</strong> navigazione aerea, <strong>la</strong> Confederazione disciplina segnatamente isettori seguenti: l'esame e l'ammissione di veicoli e personale aereo, l'eserciziodel traffico aereo e <strong>la</strong> sicurezza di volo, nonché <strong>la</strong> costruzione e <strong>la</strong> gestione diaerodromi e instal<strong>la</strong>zioni di sicurezza. Come nel traffico ferroviario, il legis<strong>la</strong>toreè libero di riservare questo settore allo Stato o di ricorrere a un sistemadi concessioni. La legge <strong>federale</strong> sul<strong>la</strong> navigazione aerea prevede un obbligo diconcessione soltanto per il traffico di linea, le instal<strong>la</strong>zioni e l'esercizio di aerodromipubblici 189) .

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