12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

norme di diritto e nell'articolo 166 capoverso 3 D 96 per <strong>la</strong> delega di compitid'esecuzione.Articolo 106 Assistenza agli indigentiQuesta disposizione 488 ' corrisponde all'articolo 48 Cosi, nel<strong>la</strong> misura in cuiquest'ultimo disciplina questioni di competenza. Le pretese individuali che gliindigenti possono far valere dinnanzi ai tribunali nei confronti delle autoritàcompetenti figurano nell'articolo 10 D 96, che garantisce il diritto fondamentalea un'esistenza conforme al minimo vitale.Il capoverso 1 stabilisce il principio secondo cui gli indigenti sono assistiti dalCantone in cui risiedono. Per assistenza si intendono prestazioni sia pecuniarieche in natura, assegnate in conformità al diritto cantonale e tenendo conto deibisogni dell'indigente (cfr. art. 3 cpv. 1 LAS 489) ). Le persone assistite possonoessere sia cittadini svizzeri residenti all'estero, sia stranieri, apolidi o rifugiati.La disposizione di questo capoverso si-riferisce solo ai conflitti di competenzaintercantonali. Non ha invece alcun peso per quanto riguarda <strong>la</strong> ripartizione all'internodei Cantoni: è infatti compito del Cantone di dimora determinarequale ente e quale autorità di assistenza sono competenti. L'adozione dell'articolo48 capoverso 1 Cost. - al quale corrisponde il presente capoverso - chedisciplina i conflitti di competenza tra Cantoni in materia di assistenza, si è resanecessaria in seguito al<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> dell'articolo 45 Cost. nel 1975: tale <strong>revisione</strong>istituì <strong>la</strong> libertà di domicilio con, quale corol<strong>la</strong>rio, il divieto di rinviare gli indigentinel loro Cantone d'origine (cfr. anche art. 10 LAS). Il secondo periododel presente capoverso stabilisce che le spese per l'assistenza agli indigenti, sopportatedapprima dal Cantone in cui essi dimorano, sono in seguito a caricodel Cantone di domicilio. Di conseguenza è logico che il Cantone di domiciliopossa esigere il trasferimento del<strong>la</strong> persona assistita al suo luogo di domicilioper rendere applicabile il proprio diritto 490 '.Occorre inoltre sottolineare che <strong>la</strong> Commissione del<strong>la</strong> sicurezza sociale e del<strong>la</strong>sanità pubblica del Consiglio nazionale (CSSS) ha sti<strong>la</strong>to un avamprogetto alloscopo di modificare l'articolo 48 Cost.; il DFI ha posto tale avamprogetto inconsultazione durante l'estate e l'autunno del 1995. L'avamprogetto prevedevasia una codificazione del diritto al minimo vitale 491 ' sia <strong>la</strong> possibilità di istituireuna competenza <strong>federale</strong> in materia di assistenza. Quest'ultimo aspetto èstato recepito piuttosto male in fase di consultazione, in partico<strong>la</strong>re dai Cantoni.Il capoverso 2 permette al<strong>la</strong> Confederazione di determinare in quale misura iprecedenti Cantoni di domicilio o il Cantone d'origine possano essere tenuti alpagamento dei costi d'assistenza. Il legis<strong>la</strong>tore ha fatto uso di tale competenza(cfr. art. 10 cpv. 2, 15-17, 19 LAS). Il presente capoverso ha quale scopo diimpedire che i Cantoni con una legis<strong>la</strong>zione in materia di aiuto sociale più generosasiano vittima di una sorta di «turismo» dell'assistenza.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!