12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

L'articolo 41 D 96 afferma che spetta ai Cantoni definire l'organizzazione deiComuni, anche se <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> si rivolge talvolta direttamente aloro 56 '. È altresì compito dei Cantoni definire l'autonomia dei Comuni nellequestioni organizzative e di esecuzione dei compiti: in altre parole, <strong>la</strong> definizionedell'ampiezza del<strong>la</strong> libertà decisionale dei Comuni è <strong>la</strong>sciata ai Cantoni.Spesso l'istituto dell'autonomia comunale è garantito espressamente dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>cantonale; inoltre, <strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong> assicuraai Comuni una certa tute<strong>la</strong> contro l'inosservanza dell'autonomia a loro riconosciuta.Nei settori in cui dispone di una <strong>la</strong>titudine decisionale re<strong>la</strong>tivamente ampia,il Comune può adire il Tribunale <strong>federale</strong>. La possibilità di adire il Tribunale<strong>federale</strong> per una vio<strong>la</strong>zione dell'autonomia comunale è ora espressamentemenzionata dall'articolo 177 D 96 57) .Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, si è criticato da parte cantonale ilfatto che l'articolo 33 capoverso 2 AP 95 fa assurgere l'autonomia comunaleal rango di istituto di diritto <strong>federale</strong>. Nel D 96 si è tenuto conto di questa critica.Infatti, l'articolo 41 D 96 esprime in modo ancor più chiaro rispetto all'AP95 che l'autonomia comunale è un istituto del diritto cantonale, tute<strong>la</strong>todal<strong>la</strong> Confederazione conformemente all'articolo 177 D 96 58) .Sezione 4: Garanzie federaliQuesta sezione ingloba tre garanzie federali, ovvero <strong>la</strong> garanzia delle Costituzionicantonali, <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dell'ordine costituzionale e <strong>la</strong> protezione dell'esistenzae del territorio dei Cantoni. La sezione ha anche per oggetto le questioni instretta corre<strong>la</strong>zione con le garanzie menzionate, segnatamente il disciplinamentodelle condizioni alle quali <strong>la</strong> Confederazione si assume <strong>la</strong> garanzia diuna <strong>Costituzione</strong> cantonale, il disciplinamento dell'intervento <strong>federale</strong> (conseguenzadel<strong>la</strong> «garanzia» fornita dallo Stato centrale) e <strong>la</strong> definizione di principiprocedurali in materia di modifiche dell'esistenza e del territorio cantonali.Articolo 42 Costituzioni cantonaliL'articolo 42 D 96 corrisponde all'articolo 6 Cosi. 59 '.Nel capoverso 1 sono definite le condizioni che le Costituzioni cantonali devonoadempiere dal profilo del contenuto per poter beneficiare del<strong>la</strong> garanzia<strong>federale</strong>. Nel medesimo tempo, viene rafforzato il principio secondo cui i Can-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!