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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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sibili<strong>la</strong> del «doppio sì». Oggi questo sistema è previsto soltanto per decidere traun'iniziativa popo<strong>la</strong>re di <strong>revisione</strong> parziale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> e uncontroprogetto dell'Assemblea <strong>federale</strong>. L'articolo \3le lo estende a tutti queicasi in cui gli aventi diritto di voto devono pronunciarsi su due testi - testi costituzionalio di legge - che vengono presentati in alternativa l'uno all'altro (iniziativapopo<strong>la</strong>re e controprogetto, progetto di <strong>Costituzione</strong> o progetto di leggedell'Assemblea <strong>federale</strong> con testo alternativo).La votazione sulle alternative e i controprogetti riguarda tre quesiti: i due progettie lo status qua. Gli aventi diritto di voto possono approvare entrambi iprogetti (possibilità del «doppio sì») e, qualora siano approvati entrambi, deciderequale preferiscono. Nel<strong>la</strong> consultazione questa disposizione è stata oggettodi pareri prevalentemente positivi 126 ).Il terzo periodo del capoverso 1 introduce una novità che l'AP 95 ancora nonprevedeva. Riguarda il caso in cui i voti di popolo e Cantoni si «incrociano»nel<strong>la</strong> domanda risolutiva. Il disciplinamento in vigore si presenta come segue:quando in una votazione su un'iniziativa costituzionale e un controprogetto(l'unico caso di «doppio sì» nel diritto attuale, art. 129 cpv. 6 D 96) popoloe Cantoni accettano entrambi i progetti, che preferiscono pertanto allo statusqua, nessuno dei due può entrare in vigore se, nel<strong>la</strong> domanda risolutiva, unoha raccolto più voti del popolo mentre l'altro ha incontrato il favore di piùCantoni. In tale caso, <strong>la</strong> situazione giuridica resta immutata. Questa situazioneè assolutamente insoddisfacente. È inammissibile in democrazia che restiin vigore lo status qua che <strong>la</strong> maggior parte dei votanti ha cessato di sostenere,mentre non possono esplicare i loro effetti due progetti che sono stati accettatida popolo e Cantoni. Per eliminare tale inconveniente, l'articolo 13le proponeche qualora si verifichi un tale «incrocio» di voti del popolo e dei Cantoni,entri in vigore il progetto che ha raccolto <strong>la</strong> maggior parte dei voti del popolo.Articolo 131f Iniziative popo<strong>la</strong>ti vertenti sullo stesso oggetto 127)Negli ultimi tempi è accaduto piuttosto spesso che, a distanza di pochi mesi,siano state presentate diverse iniziative vertenti sullo stesso oggetto, ma di contenutoparzialmente opposto (integrazione europea, età del pensionamento, divietorisp. liberalizzazione delle droghe ecc.). Da questa situazione scaturisconoalcuni problemi re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> procedura di votazione.L'articolo 28 LRC stabilisce che le iniziative popo<strong>la</strong>ri ancora pendenti e vertentisul<strong>la</strong> stessa materia costituzionale debbano essere esaminate nell'ordinecronologico in cui sono state presentate. Questa norma si è rive<strong>la</strong>ta però insoddisfacentedato il gran numero di iniziative presentate su temi controversi. Leiniziative vertenti sullo stesso oggetto, che vengono considerate come materiaunica, possono essere sì commentate nello stesso messaggio e presentate insiemeall'Assemblea <strong>federale</strong>, ma vengono comunque separate il più tardi al

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