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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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stato sempre più trasferito alle re<strong>la</strong>zioni tra i diversi livelli dei sistemi statalistrutturati 16 ' e nel frattempo si è ripercosso espressamente nel diritto dell'Unioneeuropea 17) . Al<strong>la</strong> base del principio del<strong>la</strong> sussidiarietà nello Stato <strong>federale</strong>vi è l'idea che <strong>la</strong> Confederazione non deve assumere compiti che gli Statimembri possono svolgere altrettanto bene e per i quali non vi è un motivo imperativoper un'unificazione a livello <strong>federale</strong>. Nello Stato <strong>federale</strong> svizzero, <strong>la</strong>ripartizione dei compiti sancita dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> è espressione di questo pensiero.Il costituente deve trasferire compiti al<strong>la</strong> Confederazione se e nel<strong>la</strong> misurain cui ritenga necessaria una soluzione <strong>federale</strong>. In qualità di massima dell'azionepolitica statale, il principio del<strong>la</strong> sussidiarietà funge anche da direttivaper <strong>la</strong> configurazione dell'ordinamento giuridico da parte del legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong>(cfr. anche art. 37 cpv. 2 D 96). In partico<strong>la</strong>re nei settori in cui <strong>la</strong> Confederazionedispone solo di una competenza legis<strong>la</strong>tiva globale, il principio del<strong>la</strong>sussidiarietà eserciterà un certo influsso sull'intensità delle rego<strong>la</strong>mentazioni. Ilprincipio del<strong>la</strong> sussidiarietà può per sua natura entrare in contraddizione conil principio del<strong>la</strong> democrazia 18) , al quale secondo <strong>la</strong> concezione statale svizzeradeve essere accordata notevole importanza. Sinora non si sa in che misura ilprincipio del<strong>la</strong> sussidiarietà limiterà l'azione del legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong>.Il capoverso 4 prescrive che le controversie all'interno dello Stato <strong>federale</strong> devonoessere composte per quanto possibile in via negoziale o conciliativa. Inun secondo tempo ci si può ovviamente rivolgere al Tribunale <strong>federale</strong> (art. 177D 96). In questa disposizione è ripreso anche il divieto di farsi giustizia da séconformemente all'articolo 14 Cost.Sezione 2: Statuto e compiti dei CantoniLe disposizioni del<strong>la</strong> sezione 2 riprendono più dettagliatamente gli elementicentrali del federalismo svizzero già accennati nell'articolo 3 D 96: <strong>la</strong> sovranitàdei Cantoni, <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione dei Cantoni al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong>Confederazione e <strong>la</strong> concretizzazione del diritto <strong>federale</strong> da parte dei Cantoni19 '. La sezione contiene inoltre disposizioni sul<strong>la</strong> competenza dei Cantonidi concludere trattati (concordati) e sul<strong>la</strong> preminenza del diritto <strong>federale</strong> neiconfronti del diritto cantonale contrastante. Essa contiene quindi disposizioniche forniscono informazioni sullo statuto e sui compiti dei Cantoni nello Stato<strong>federale</strong>.Artìcolo 35 StatutoLa disposizione riprende l'articolo 3 Cost. e il diritto costituzionale nonscritto 20 '.

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