12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno AArt. 81Attività giovanile e formazione degli adultiA complemento delle misure cantonali <strong>la</strong> Confederazione può sostenere l'attivitàgiovanile extrasco<strong>la</strong>stica e <strong>la</strong> formazione degli adulti.Art. 82 Sport1 La Confederazione promuove lo sport. Gestisce una scuo<strong>la</strong> di sport.2 Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamentodello sport nelle scuole.Art. 83 Cultura e lingua1 II settore culturale compete ai Cantoni.2 La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale.3 Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto del<strong>la</strong> pluralità culturale e linguisticadel Paese.4 La Confederazione e i Cantoni promuovono <strong>la</strong> comprensione e gli scambitra le comunità linguistiche.5 La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e delTicino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.6 1 Cantoni designano le loro lingue ufficiali; vegliano sul<strong>la</strong> preservazione del<strong>la</strong>pace linguistica.Art. 84 Chiesa e Stato1 II disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni.2 Nell'ambito delle loro competenze, <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni possonoprendere provvedimenti per preservare <strong>la</strong> pace pubblica fra gli aderenti alle diversecomunità religiose.3 L'istituzione di diocesi sottosta all'approvazione del<strong>la</strong> Confederazione.Sezione 6: EconomiaArt. 85 Principi dell'ordinamento economico1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio del<strong>la</strong> libertà economica;provvedono per condizioni quadro favorevoli per l'economia privata.2 Tute<strong>la</strong>no gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economiaprivata al benessere e al<strong>la</strong> sicurezza economica del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione.3 Deroghe al principio del<strong>la</strong> libertà economica sono ammissibili soltanto sepreviste del<strong>la</strong> presente <strong>Costituzione</strong> o fondate su regalie cantonali.581

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!