12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno ASezione 5: Cittadinanza e diritto di votoArt. 45 Cittadinanza1 Chi ha <strong>la</strong> cittadinanza svizzera possiede anche una cittadinanza comunale euna cittadinanza cantonale.2 Nessuno deve essere privilegiato o sfavorito a causa del<strong>la</strong> sua cittadinanza.Sono ammesse disposizioni derogatorie riguardo al diritto di voto in patriziatie corporazioni nonché riguardo alle quote patrimoniali in seno ai medesimi,salvo diversa disposizione del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione cantonale.Art. 46 Acquisto e perdita del<strong>la</strong> cittadinanza1 La Confederazione disciplina l'acquisto e <strong>la</strong> perdita del<strong>la</strong> cittadinanza perorigine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre <strong>la</strong> perdita del<strong>la</strong> cittadinanzasvizzera per altri motivi e <strong>la</strong> reintegrazione nel<strong>la</strong> medesima.2 La Confederazione emana prescrizioni minime sul<strong>la</strong> naturalizzazione deglistranieri da parte dei Cantoni e ri<strong>la</strong>scia il permesso di naturalizzazione.Art. 47 Esercizio del diritto di voto1 La Confederazione disciplina il diritto di voto in materia <strong>federale</strong>, i Cantoniquello in materia cantonale e comunale.2 II diritto di voto si esercita nel luogo di domicilio. La Confederazione e iCantoni possono prevedere eccezioni.3 Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.4 I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di votoin materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d'attesa che nonpuò superare tre mesi. Le leggi cantonali concernenti il diritto di voto dei domiciliatinei Comuni richiedono l'approvazione del<strong>la</strong> Confederazione.Art. 48 Svizzeri all'estero1 La Confederazione promuove le re<strong>la</strong>zioni degli Svizzeri all'estero tra loro econ <strong>la</strong> Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.2 La Confederazione può emanare prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeriall'estero, in partico<strong>la</strong>re sull'esercizio dei diritti politici nel<strong>la</strong> Confederazione,l'adempimento dell'obbligo militare e l'assistenza.571

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!