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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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trovano non possono essere sottoposti al referendum facoltativo. I crediti d'impegnoe le dotazioni finanziarie, che determinano ad esempio le spese del<strong>la</strong>Confederazione per progetti infrastrutturali importanti, per l'aiuto allo sviluppo,per costruzioni militari o per <strong>la</strong> ricerca scientifica durante diversi anni,potrebbero tuttavia essere oggetto del referendum in materia di finanze. Normalmentecrediti d'impegno e dotazioni finanziarie sono autorizzati con decretisul preventivo o sue aggiunte 105 ', in parte anche per mezzo di altri atti. Questonon dovrà tuttavia essere di rilievo per <strong>la</strong> decisione di sottoporli al referendumfacoltativo. L'Assemblea <strong>federale</strong> potrà munire del<strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di referendumanche un credito d'impegno o una dotazione finanziaria inclusi nel preventivo,separandoli da quest'ultimo e sottoponendoli al referendum con un decreto aparte. In tal caso, il re<strong>la</strong>tivo credito di pagamento resterà bloccato fino al<strong>la</strong> scadenzadel termine di referendum o, rispettivamente, fino all'approvazione nel<strong>la</strong>votazione popo<strong>la</strong>re.Accanto ai decreti specifici in materia di spese, l'Assemblea <strong>federale</strong> può dotaredel<strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> di referendum anche decreti fondati sull'articolo 161 capoverso3 D 96, ossia per compiti e attribuzioni conferitile dal<strong>la</strong> legge. Per leggesi possono attribuire all'Assemblea <strong>federale</strong> anche competenze non legis<strong>la</strong>tivedi considerevole rilievo politico o di grande portata per altri motivi: ad esempioquel<strong>la</strong> di ri<strong>la</strong>sciare permessi e concessioni (v. le spiegazioni all'art. 161 cpv. 3D 96). In concreto, questo significa che permessi e concessioni (ad es. permessidi costruzione per centrali nucleari o aeroporti oppure concessioni per nuovelinee ferroviarie, centrali idroelettriche o filovie) possono essere sottoposti alreferendum facoltativo in materia amministrativa. Da questa definizione positivasi deduce che l'Assemblea <strong>federale</strong> non può sottoporre al referendum facoltativoaltri suoi decreti: elezioni (art. 158 D 96), decreti fondati sul dirittod'alta vigi<strong>la</strong>nza (art 159 D 96), decreti concernenti le re<strong>la</strong>zioni tra <strong>la</strong> Confederazionee i Cantoni tra cui il conferimento del<strong>la</strong> garanzia alle costituzioni cantonali(art. 160 D 96) e decreti fondati sulle sue numerose altre attribuzioni (art.161 cpv. 1 e 2 D 96) 106) .Articolo 131b Referendum facoltativo in materia internazionale 107)e Articolo 13le Concretizzazione dei trattati internazionali 108)II disciplinamento attuale dei diritti popo<strong>la</strong>ri nell'ambito del<strong>la</strong> politica estera èinsoddisfacente per due motivi. Conformemente al diritto vigente, non tutti itrattati internazionali importanti sottostanno al referendum 109 '. Gli aventi dirittodi voto non possono perciò esprimersi sul<strong>la</strong> conclusione di una parte deitrattati internazionali di rilievo, cosa poco soddisfacente sotto l'aspetto del<strong>la</strong>

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