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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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In caso contrario, l'autorità superiore pone fine al suo mandato. Questa disposizioneriguarda le pensioni e gli stipendi versati da governi esteri, senza considerare<strong>la</strong> controprestazione del beneficiario. Le onorificenze devono esserestate conferite sul<strong>la</strong> base di un atto statuale e sancite nel diritto statuale (valea dire devono rappresentare un'istituzione fissa o permanente); essa deve avere<strong>la</strong> forma di un distintivo che può essere portato. Non sono per contro determinantii titoli. È importante che siano prestazioni o onorificenze di uno Statoche rimandano in senso <strong>la</strong>to al concetto di governo. Il divieto di accettare onorificenzeriguarda tutti i membri delle autorità federali, tutti i funzionari civilie militari del<strong>la</strong> Confederazione, comprese le persone incaricate di compiti durevolidi diritto pubblico, i rappresentanti del<strong>la</strong> Confederazione all'estero e icommissari impiegati nel nostro Paese dal<strong>la</strong> Confederazione, nonché i membridei governi e dei par<strong>la</strong>menti cantonali. Il diritto cantonale può prevedere altridivieti di questo tipo.L'articolo 12 capoversi 3 e 4 Cost. (divieto per i membri dell'esercito svizzerodi portare decorazioni, titoli o distinzioni conferiti da governi esteri) si concretizzanel decreto del Consiglio <strong>federale</strong> <strong>concernente</strong> il divieto delle decorazioninell'esercito 20'. Secondo questi capoversi, non si può accettare una carica ufficialee si devono restituire senza indugio le distinzioni e i titoli all'autoritàestera che li ha conferiti. In caso di accettazione vi è una punizione disciplinare,fermo restando l'obbligo di restituzione. L'articolo 52 capoverso 2 D 96 riprendequesti divieti riferiti all'accettazione o al<strong>la</strong> conservazione di distinzionidi governi esteri quale diritto costituzionale formale.Nel<strong>la</strong> consultazione si è chiesto da più parti di stralciare il divieto di accettareonorificenze, in quanto non degno di figurare nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e non più attuale,oppure di fissarlo a livello di legge. La scelta di sancirlo nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>si giustifica con il fatto che le altre fattispecie inconciliabili con l'attivitàdei membri delle autorità federali sono disciplinate, senza che qualcuno abbiasollevato obiezioni, nell'articolo 134 D 96. Per quanto riguarda le fattispecieinconciliabili con l'attività dei membri dei governi cantonali e dei par<strong>la</strong>menti,il livello costituzionale si impone. In questo senso questa disposizione non puòessere dec<strong>la</strong>ssata dal livello costituzionale a quello di legge.Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civileLe disposizioni costituzionali raccolte in questa sezione non concernono soltanto<strong>la</strong> difesa armata del<strong>la</strong> Confederazione Svizzera verso l'esterno, bensì anchel'intervento dell'esercito all'interno del Paese per tute<strong>la</strong>re l'ordine e in casodi catastrofi, nonché <strong>la</strong> protezione civile.Anche se il testo costituzionale non lo menziona esplicitamente, <strong>la</strong> competenzadel<strong>la</strong> Confederazione in materia di difesa nazionale è globale ed esclusiva. Ilfederalismo militare, ancora realtà fino al<strong>la</strong> seconda metà del 19° secolo, sopravvivesoltanto in alcune competenze residue. I Cantoni sono oggi essenzialmenteorgani esecutivi del<strong>la</strong> Confederazione. Il testo costituzionale vigente non20 > RS 514.118219

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