12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

tamente, d'esprimersi in piena libertà, vale a dire non soltanto di votare in segretoe a al riparo di qualsiasi influsso esterno, ma anche di compi<strong>la</strong>re le schededi voto secondo <strong>la</strong> sua volontà reale 329 '. Tale diritto costituzionale offre unagaranzia individuale minima per assicurare il libero funzionamento del<strong>la</strong> democrazia,sia essa esercitata in sede <strong>federale</strong> o cantonale.Il capoverso 1 garantisce <strong>la</strong> libertà di voto, che implica segnatamente <strong>la</strong> garanziadel<strong>la</strong> segretezza del voto 330 ', l'obbligo per tutte le autorità di formu<strong>la</strong>recorrettamente le domande poste 331 ' e di rispettare il principio dell'unità del<strong>la</strong>materia 332 ', il loro dovere d'esattezza e di ritegno quando informano l'elettoresull'oggetto di uno scrutinio o su un'elezione 333 ', il dovere di riserbo che incombeloro nelle campagne elettorali 334 ', il divieto per i singoli (ad es. i media)di falsare <strong>la</strong> libera formazione delle opinioni con interventi fal<strong>la</strong>ci e tardivial punto da non consentire una replica 335 '.Il capoverso 2 concreta tale garanzia, riprendendo due termini del<strong>la</strong> definizionedel Tribunale <strong>federale</strong>: <strong>la</strong> libera formazione del parere del cittadino e l'espressionegenuina del voto 336 *.In occasione del<strong>la</strong> procedura di consultazione, questo articolo non ha suscitatoreazione alcuna. Tre partiti non rappresentati in Par<strong>la</strong>mento 337 ' e un'organizzazione338 ' hanno chiesto d'introdurre il principio del<strong>la</strong> trasparenza del finanziamentodelle campagne elettorali. Questo principio andrebbe però oltre i terminidell'aggiornamento. È per tale ragione che non s'è potuto tenere conto ditale proposta nell'articolo 30 D 96; <strong>la</strong> riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri innova invecesu questo punto poiché con l'articolo 127« capoverso 2 abilita il legis<strong>la</strong>tore adisciplinare il finanziamento dell'esercizio dei diritti politici, permettendo inpartico<strong>la</strong>re di rafforzare <strong>la</strong> trasparenza di tale finanziamento. L'articolo 30 D96 nel tenore che vi presentiamo contiene una leggera modifica rispetto all'avamprogettoposto in consultazione: abbiamo infatti soppresso l'articolo 28 capoverso3 AP 95 che consentiva ai Cantoni di prevedere eccezioni al<strong>la</strong> segretezzadel voto 339 '. Una simile precisazione è superflua e non deve figurare neltesto costituzionale poiché <strong>la</strong> libertà di voto, come gli altri diritti fondamentali,può comunque essere limitata, purché siano rispettate le condizioni enunciatenell'articolo 32 D 96. Il Tribunale <strong>federale</strong> ha del resto ricordato recentementeche, malgrado le manchevolezze del sistema, il voto tramite Landsgemeinde èperfettamente compatibile con <strong>la</strong> libertà di voto 340 '.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!