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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Confederazione (art. 36 bis cpv. 2 secondo periodo) è compreso nell'obbligodel<strong>la</strong> Confederazione di assumere <strong>la</strong> costruzione e <strong>la</strong> manutenzione di una retedi strade nazionali.Il capoverso 3 contiene <strong>la</strong> direttiva dell'articolo 36 bls capoverso 3 Cost., secondocui deve essere risparmiato il suolo utilizzabile economicamente.Il capoverso 4 corrisponde all'attuale articolo 36 bis capoverso 4 Cost. Il testosottolinea maggiormente l'aspetto comunitario. Si rileva quindi che costruzionee manutenzione delle strade nazionali sono praticamente compito comune diConfederazione e Cantoni I65) . Per il rimanente, il testo normativo continua amenzionare i principi più importanti del<strong>la</strong> ripartizione delle spese, tenuto contodei carichi imposti ai diversi Cantoni dalle strade nazionali, nonché dell'interessee del<strong>la</strong> capacità finanziaria dei medesimi. Le spese comprendono gliesborsi per <strong>la</strong> costruzione, <strong>la</strong> manutenzione e l'esercizio.La menzione del<strong>la</strong> sovranità dei Cantoni in materia stradale (art. 36 bis cpv. 6Cost.) è superflua in ragione del<strong>la</strong> loro competenza generale sussidiaria (art. 3e 35 D 96).Articolo 68 Transito transalpinoL'articolo 68 riprende ampiamente il testo dell'iniziativa delle Alpi (art. 36 sexiesCost.; art. 22 disp. trans. Cost.), con qualche modifica redazionale nel capoverso2 secondo periodo e nel capoverso 3 secondo periodo, e corrisponde all'articolo61 AP 95. Nel<strong>la</strong> consultazione <strong>la</strong> disposizione è stata in parte espressamentesostenuta 1661 , in parte respinta 167 '. Le argomentazioni concernentil'articolo sono definite dubbie da alcuni partecipanti al<strong>la</strong> procedura di consultazione168) , poiché si da loro un'importanza più ampia di quanto auspicasserogli autori dell'iniziativa. Secondo il TCS, i capoversi 2 e 3 dovrebbero esserestrutturati in modo conforme al diritto internazionale.L'articolo intende ridurre in misura ecologicamente accettabile gli effetti negatividel traffico di transito nel<strong>la</strong> regione alpina. Il capoverso 1 formu<strong>la</strong> un mandatogenerale di protezione; i capoversi 2 e 3 enumerano due provvedimentiprecisi (trasferimento del trasporto di merci dal<strong>la</strong> strada al<strong>la</strong> ferrovia, divietodi aumentare <strong>la</strong> capacità delle strade di transito). Questa disposizione permetteal<strong>la</strong> Confederazione di disporre di una competenza globale concorrente (dotatadi effetto derogatorio susseguente) sotto forma di mandato imperativo.La nozione di «transito» ai sensi del capoverso 1 dev'essere interpretata: essacomprende tutti i tipi di traffico, vale a dire il traffico stradale, ferroviario eaereo. Tuttavia, specialmente in re<strong>la</strong>zione al capoverso 2, è evidente che il trafficoferroviario gode di statuto preferenziale, essendo comparativamente il piùrispettoso dell'ambiente. Non è chiaro se <strong>la</strong> nozione di traffico di transito comprenda,oltre al traffico da confine a confine, anche il traffico transfrontalieroche attraversa le Alpi da e per <strong>la</strong> Svizzera (traffico d'esportazione e trafficod'importazione) nonché il traffico interno che attraversa <strong>la</strong> barriera alpina.

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