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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Conformemente al capoverso 1 secondo periodo, <strong>la</strong> Confederazione può imporreobblighi d'esecuzione ai Cantoni solo mediante legge. Con questa disposizionesi intende fugare i timori dei Cantoni secondo cui <strong>la</strong> Confederazione potrebbeimporre loro direttamente nuovi obblighi e oneri d'esecuzione medianteordinanza. L'articolo 37 D 96 sancisce in tal senso un principio di legalità fondatosullo Stato <strong>federale</strong> 3 ". // capoverso 1 secondo perìodo non esclude cheanche a livello di ordinanza siano disciplinati alcuni compiti d'esecuzione «secondari»,anche se questi ultimi, analogamente ai principi del<strong>la</strong> delega legis<strong>la</strong>tiva,necessitano di una base sufficientemente chiara nel<strong>la</strong> legge formale.Nel settore d'applicazione del capoverso 1 occorre tuttavia distinguere tra duepunti di vista: secondo il primo periodo, il D 96 parte dal presupposto che iCantoni sono autorizzati a eseguire e a trasporre il diritto <strong>federale</strong>. La Confederazionepuò assumere (completamente o in parte) l'esecuzione mediante unasemplice ordinanza e sottrarre in tal modo il diritto accordato ai Cantoni dalcapoverso 1 primo periodo. Al contrario, <strong>la</strong> Confederazione non può imporreobblighi d'esecuzione ai Cantoni mediante una semplice ordinanza; al riguardonecessita sempre di una legge formale, che può essere precisata a livello di ordinanzama non può essere arricchita con nuovi obblighi d'esecuzione non previstidal<strong>la</strong> legge.Il capoverso 2 statuisce il principio secondo cui <strong>la</strong> Confederazione non può limitare<strong>la</strong> libertà operativa dei Cantoni se non è necessario, riducendo in talmodo <strong>la</strong> loro autonomia 32 '. Quando l'oggetto del disciplinamento lo consente,occorre considerare adeguatamente le differenze cantonali e regionali, in partico<strong>la</strong>rele peculiarità sociali, economiche e culturali. Questo obbligo tiene contodel rispetto dell'autonomia dei Cantoni in materia di adempimento dei compitie di organizzazione; i Cantoni possono mettere a frutto <strong>la</strong> loro maggiore vicinanzaai cittadini, visto che un disciplinamento efficace deve poter contare suuna vasta acccttazione.Il capoverso 3 rimanda al<strong>la</strong> sovranità dei Cantoni in materia fiscale e al<strong>la</strong> perequazionefinanziaria tra i Cantoni. Dall'articolo 37 D 96 non risulta alcun obbligoper <strong>la</strong> Confederazione di mettere a disposizione mezzi finanziari ai Cantoniper trasporre ed eseguire il diritto <strong>federale</strong>. La Confederazione deve invecegarantire in due modi che i Cantoni dispongano di sufficienti risorse finanziarieper i loro compiti di trasposizione e d'esecuzione: da un <strong>la</strong>to deve risparmiareil substrato fiscale dei Cantoni e non esaurire <strong>la</strong> loro capacità al riguardo (cfr.anche art. 119 cpv. 2 D 96); dall'altro deve garantire un'adeguata perequazionefinanziaria (art. 126 D 96).Durante <strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> Conferenza dei governi cantonali hachiesto di rie<strong>la</strong>borare l'articolo 32 capoverso 3 AP 95 che stabiliva unicamenteche i Cantoni dovevano eseguire il diritto <strong>federale</strong> salvo disposizione contraria

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