12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

(art. 15 D 96); oltre a questi limiti di carattere generale, i Cantoni devono anchevegliare sul<strong>la</strong> preservazione del<strong>la</strong> pace linguistica, come recita il capoverso6 in fine. Ciò implica in primo luogo che le normative cantonali rispettino inmodo idoneo le minoranze linguistiche e considerino l'omogeneità linguisticadei loro territori.Articolo 84 Chiesa e StatoQuesta disposizione 283 ' corrisponde all'articolo 50 capoversi 2 e 4 Cost.Il capoverso 1 menziona <strong>la</strong> competenza dei Cantoni di disciplinare il rapportotra Stato e Chiesa. Si tratta di una competenza ai sensi dell'articolo 3 D96 284) . Quando disciplinano le re<strong>la</strong>zioni tra Stato e Chiesa, i Cantoni devonoosservare i principi dell'attività statuale (art. 4 D 96) e i diritti fondamentali,in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> libertà di credo e di coscienza (art. 13 D 96), come pure l'uguaglianzagiuridica (art. 7 D 96). Ciò non significa che i Cantoni siano tenuti auna stretta neutralità religiosa. Essi possono senz'altro attribuire a determinatecomunità religiose uno statuto di diritto pubblico e negarlo ad altre.Il capoverso 2, che riprende in parte l'articolo 50 capoverso 2 Cost., ricordache <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni possono, nell'ambito delle loro rispettivecompetenze, prendere i provvedimenti necessari per preservare <strong>la</strong> pace tra gliaderenti alle diverse comunità religiose. Per principio, l'adozione di similiprovvedimenti spetta ai Cantoni. La competenza <strong>federale</strong> è dunque sussidiariae diviene effettiva soltanto se i provvedimenti cantonali si rive<strong>la</strong>no insufficienti285 '. Il presente capoverso non modifica affatto <strong>la</strong> ripartizione delle competenzetra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni nell'ambito delle re<strong>la</strong>zioni tra lo Statoe le comunità religiose. Dato che <strong>la</strong> competenza generale del<strong>la</strong> Confederazionee dei Cantoni intesa ad assicurare l'ordine pubblico era sufficiente a tale scopo,senza contare che <strong>la</strong> pace religiosa non è più così minacciata oggi come in passato,non abbiamo ripreso nel testo dell'AP 95 l'articolo 50 capoverso 2, cosache nel<strong>la</strong> consultazione ha suscitato scarse osservazioni 286 '. Prevedendo che letensioni tra comunità religiose potrebbero ripresentarsi un giorno, sebbene noncon <strong>la</strong> stessa virulenza conosciuta nel XIX° secolo, abbiamo comunque decisodi reintrodurre l'articolo 50 capoverso 2 nel D 96. Per contro, abbiamo omesso<strong>la</strong> competenza dei Cantoni e del<strong>la</strong> Confederazione di adottare provvedimentinecessari al mantenimento dell'ordine pubblico e contro l'ingerenza delle autoritàecclesiastiche nei diritti dei cittadini e dello Stato. A tale proposito, possiamorinunciare nel D 96 a una disposizione transitoria in quanto il diritto pe-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!