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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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zioni diverse. Allorquando le situazioni presentano fra loro similitudini e diversitàche giustificherebbero trattamenti simili o diversi, l'autore del<strong>la</strong> norma didiritto dispone allora di un margine d'apprezzamento. La ragionevolezza diuna distinzione giuridica può valutarsi in maniera diversa secondo le epoche esecondo le concezioni, ideologie e istituzioni del momento. Le autorità cheprendono decisioni devono, al<strong>la</strong> stessa maniera, trattare similmente le situazionisimili e differentemente le situazioni diverse.Il capoverso 1 riprende essenzialmente l'articolo 4 capoverso 1, primo periodoCost. Esso garantisce una parità giuridica, di contro a una parità economicao a una parità sociale che possono essere oggetto soltanto di programmi politici.Un leggero cambiamento di formu<strong>la</strong>zione è tuttavia stato necessario: l'articolo7 capoverso l D 96 precisa ora che tutti sono uguali davanti al<strong>la</strong> legge,mentre il tenore dell'articolo 4 capoverso 1 Cost. riservava <strong>la</strong> tito<strong>la</strong>rità del dirittoagli Svizzeri. Tale cambiamento ha suscitato qualche reazione negativanel<strong>la</strong> procedura di consultazione 78) . Poiché <strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>e <strong>la</strong> dottrina hanno ormai da tempo esteso agli stranieri <strong>la</strong> possibilità diappel<strong>la</strong>rsi all'articolo 4 Cost. 79) , abbiamo ritenuto necessario adattare <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zioneallo scopo di tenere conto di tale realtà. Anche se il diritto costituzionaleall'uguaglianza spetta a qualsiasi- persona (fisica o giuridica, svizzera oestera), questo non significa che il criterio del tipo di personalità o quello del<strong>la</strong>nazionalità non possano obiettivamente giustificare una differenza di trattamento.Si tratta di una questione di fondo, non di tito<strong>la</strong>rità.Il capoverso 2, che formu<strong>la</strong> in altro modo l'idea contenuta nell'articolo 4 capoverso1 secondo periodo Cost., sancisce il principio del<strong>la</strong> non discriminazione.Secondo tale principio, nessun fatto può giustificare di trattare diversamenteun gruppo di persone a fini discriminatori. Il capoverso 2 elenca uncerto numero di tali criteri sensibili, impropri a giustificare disparità di trattamento.Si tratta di criteri che nel<strong>la</strong> storia recente sono stati spesso all'originedi discriminazioni (sesso, lingua, convinzioni religiose, filosofiche o politiche)e il cui carattere inammissibile non può essere dedotto direttamente da un altrodiritto fondamentale, esplicitamente garantito dal disegno (razza o estrazionesociale). Inversamente non sono stati ripresi nel<strong>la</strong> lista i criteri che, importantinel 1848, hanno da allora perduto parte del<strong>la</strong> loro attualità («non sudditanzadi sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di famiglia»). La procedura diconsultazione ha sottolineato che un'enumerazione di criteri di discriminazioneinammissibili era in generale ben accolta. Sono state fatte anche numeroseproposte d'estensione di tale lista a nuove discriminazioni; fra queste, lepiù frequenti, sono <strong>la</strong> salute 80 ', le inclinazioni sessuali 81 ', lo stato civile 82 ',

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