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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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petenza autorizza <strong>la</strong> Confederazione, ma non è vinco<strong>la</strong>nte. Parecchie organizzazionidel settore dell'istruzione vorrebbero invece che <strong>la</strong> Confederazione incrementasseil proprio impegno 264 '. Una simile decisione esulerebbe tuttaviadal diritto vigente.Giusta il capoverso 2, <strong>la</strong> Confederazione può anche, come finora, prenderepropri provvedimenti per promuovere l'istruzione. Si tratta a questo propositodi una competenza paralle<strong>la</strong>, volta a colmare <strong>la</strong>cune nei disciplinamenti cantonali(ad es. aiuti agli Svizzeri all'estero che frequentano scuole in Svizzera, sostegnoper studenti di Cantoni finanziariamente deboli che non sono in gradodi versare contributi sufficienti in materia di istruzione nonostante le sovvenzionifederali). La Confederazione non può imporre nessuna armonizzazionemateriale nel settore delle borse di studio, ma può porre certe condizioni al<strong>la</strong>concessione dei sussidi. In questo senso ha previsto esigenze minime (art. 5 LFsul sussidiamento delle spese cantonali per borse di studio, RS 416.0) nonchélimiti per il sovvenzionamento delle borse cantonali (art. 5 ordinanza d'esecuzionedel<strong>la</strong> legge menzionata sopra, RS 416.01). La tendenza attuale è quel<strong>la</strong>di realizzare l'armonizzazione formale in primo luogo sul<strong>la</strong> base di una col<strong>la</strong>borazionevolontaria. Alcuni partecipanti al<strong>la</strong> consultazione 265 ' vorrebberoche nel progetto venissero utilizzati i termini «formazione e perfezionamento».11 perfezionamento va tuttavia considerato come facente parte del<strong>la</strong> formazione.Questa interpretazione è già stata anticipata dal<strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> sulleborse di studio, emanata nel 1965, e corrisponde quindi a una realtà costituzionalevissuta 266 '.L'articolo 80 D 96 rinuncia a citare esplicitamente <strong>la</strong> sovranità cantonale in materiad'istruzione pubblica (art. 27 quater cpv. 3 Cost.) e il diritto dei Cantoni diessere consultati (art. 27 quall:r cpv. 4 Cost.), considerato che questi punti sonodisciplinati in altra sede del progetto (art. 3 e 36 D 96). Quanto al<strong>la</strong> forma delledisposizioni d'esecuzione (art. 27 quater cpv. 4, primo periodo Cost.) non occorremenzionar<strong>la</strong> esplicitamente; bastano a questo proposito le norme generalidel D 96.Articolo 81 Attività giovanili e formazione degli adultiSia le attività giovanili extrasco<strong>la</strong>stiche, sia l'educazione degli adulti non sonopreviste esplicitamente dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente. La promozione di questi settoritanto variati corrisponde a una realtà costituzionale vissuta. Da basi giuridichefungono in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> legge sulle attività giovanili 267 ', che prevedeuna commissione <strong>federale</strong> del<strong>la</strong> gioventù e <strong>la</strong> promozione di istituzioni responsabilidelle attività giovanili extrasco<strong>la</strong>stiche, e <strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> del 17 marzo1972 che promuove <strong>la</strong> ginnastica e lo sport con il movimento Gioventù e Sport(RS 415.0). Occorre inoltre rilevare il fatto che sinora <strong>la</strong> promozione dell'educazionedegli adulti era stata assicurata nel quadro dell'attività promozionale

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