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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Il capoverso 1 attribuisce al Consiglio <strong>federale</strong> <strong>la</strong> responsabilità di determinare<strong>la</strong> politica di governo nonché <strong>la</strong> pianificazione e il coordinamento delle attivitàstatali, rial<strong>la</strong>cciandosi allo statuto di autorità direttoriale del<strong>la</strong> Confederazioneconferitagli dal diritto costituzionale (art. 162 D 96). Tale incombenza è giàoggi definita in dettaglio dal<strong>la</strong> legge (cfr. art. 3 LOA) che concretizza l'articolo102 numero 1 Cost. Secondo questa disposizione il Consiglio <strong>federale</strong> dirige gliaffari federali. La nozione di direzione corrisponde a quel<strong>la</strong> degli articoli 95Cost. rispettivamente 162 D 96 e crea <strong>la</strong> competenza generale d'assumere lefunzioni governative. La direzione deve attenersi alle leggi e ai decreti federali.Esercitando le funzioni direttive, il Consiglio <strong>federale</strong> deve pertanto conformarsia tali atti legis<strong>la</strong>tivi. L'onere così formu<strong>la</strong>to è un obbligo di conformarsi,non però un obbligo d'agire, e non vieta al Consiglio <strong>federale</strong> di divenire operantesenza esplicita base in leggi o decreti federali. La legis<strong>la</strong>zione non permettein effetti di esprimere tutta <strong>la</strong> portata (ad es. temporale o tematica) del<strong>la</strong>funzione direttiva che, per essere svolta con efficacia, deve assumere altre dimensioni.La LOA enumera in partico<strong>la</strong>re le seguenti incombenze governative:pianificazione periodica (direttive del<strong>la</strong> politica di governo) e re<strong>la</strong>tiva attuazione,valutazione costante del<strong>la</strong> situazione, definizione degli obiettivi, coordinamentoa livello governativo.Il capoverso 2 obbliga il Consiglio <strong>federale</strong> a informare sul<strong>la</strong> sua attività, sempreche non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. Nell'ambitodel<strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> disposizione è stata espressamenteben accolta I44) ma anche definita indegna del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> 145) . Già oggi governoe amministrazione sono tenuti a informare il pubblico sugli obiettivi, lebasi decisionali e i risultati delle loro attività (cfr. art. 8 LOA). L'informazionedev'essere tempestiva e completa. A tale riguardo, l'estensione del<strong>la</strong> disposizionea una completa politica di comunicazione 146 ', rivendicata in proceduradi consultazione, non può però essere ritenuta un semplice aggiornamento. Laformu<strong>la</strong>zione di questa disposizione conferisce al Consiglio <strong>federale</strong> il mandatodi rendere trasparente <strong>la</strong> sua attività senza tuttavia omettere i punti di vistadel<strong>la</strong> protezione dei dati 147 ' o di altri interessi preponderanti.Per l'attività del Consiglio <strong>federale</strong> e dell'amministrazione vale attualmente ilprincipio del<strong>la</strong> confidenzialità con riserva di pubblicità. La transizione al principiodel<strong>la</strong> pubblicità con riserva di confidenzialità potrebbe rappresentare unanovità rispetto all'articolo 168 capoverso 2 D 96. Governo e amministrazionesarebbero in tal modo obbligati a una politica d'informazione più attiva e aicittadini sarebbero d'altronde garantiti determinati diritti di consultazione.Una corrispondente variante dell'articolo 154 capoverso 2 AP 95 ha comunquedato luogo a opinioni contrastanti 148 ' nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione.

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