12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nazionali. Le incombenze essenziali del Consiglio <strong>federale</strong> in materia di politicaestera sono segnatamente le seguenti: negoziare, concludere, firmare, ratificaree denunciare trattati internazionali; e<strong>la</strong>borare e adottare mandati per le conferenzeinternazionali; delegare rappresentanti presso organizzazioni internazionali,conferendo loro le necessarie istruzioni; al<strong>la</strong>cciare e rompere re<strong>la</strong>zioni diplomatiche;emettere dichiarazioni uni<strong>la</strong>terali vinco<strong>la</strong>nti dal profilo giuridico(ad es. il riconoscimento di uno Stato) o politico (ad es. i documenti OSCE);adottare sanzioni; proteggere gli interessi del<strong>la</strong> Confederazione (in partico<strong>la</strong>reprotezione conso<strong>la</strong>re e diplomatica); offrire buoni uffici. Il Consiglio <strong>federale</strong>definisce e coordina inoltre l'oggetto e l'orientamento del<strong>la</strong> politica estera svizzerae ne cura l'attuazione. La condotta del<strong>la</strong> politica estera (valutazione del<strong>la</strong>situazione, concezione, iniziativa, coordinazione, informazione) è fondamentalmentecompito dell'organo di governo. Tuttavia, a causa delle competenzeparallele e concorrenti dell'Assemblea <strong>federale</strong>, i due poteri sono tenuti aun'accentuata col<strong>la</strong>borazione; secondo <strong>la</strong> concezione costituzionale del<strong>la</strong> preponderanzafunzionale, spetta però al Consiglio <strong>federale</strong> assumere le funzioni(operazionali) direttive nel settore del<strong>la</strong> politica estera (cfr. art. 156 D 96).Il capoverso 2 attribuisce <strong>la</strong> negoziazione e <strong>la</strong> ratifica dei trattati internazionalial Consiglio <strong>federale</strong>, che deve se del caso sottoporre per approvazione all'Assemblea<strong>federale</strong>. Secondo <strong>la</strong> prassi statuale, non è necessario sottoporre ognisingolo trattato al<strong>la</strong> procedura d'approvazione del Par<strong>la</strong>mento che necessitatempi lunghi e dispendio d'energie (cfr. a questo proposito art. 156 cpv. 2 D96). Secondo una pratica costituzionale riconosciuta, non occorre che l'Assemblea<strong>federale</strong> approvi tutti i trattati internazionali (cfr. in generale GAAC 51(1987) n. 58, p. 369 segg.). Il Consiglio <strong>federale</strong> può segnatamente concluderei trattati che <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, <strong>la</strong> legge o un trattato internazionale fanno rientrarenel<strong>la</strong> sua sfera di competenza. Può inoltre concludere autonomamente itrattati di esigua portata (trattati bagattel<strong>la</strong>). La conclusione di tali atti è oggettodi una comunicazione all'Assemblea <strong>federale</strong> nel rapporto di gestione delConsiglio <strong>federale</strong>. Qualora <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> di essenziali interessi svizzeri o una partico<strong>la</strong>reurgenza lo richiedano e rendano di conseguenza impossibile lo svolgimentodell'ordinaria procedura par<strong>la</strong>mentare d'approvazione (così da ultimoin FF 1995 IV 767), il diritto consuetudinario costituzionale riconosce al Consiglio<strong>federale</strong> - nell'esercizio del<strong>la</strong> sua funzione e responsabilità direttiva per gliaffari esteri - <strong>la</strong> facoltà di ordinare l'applicazione immediata e a titolo provvisoriodi un trattato. Comunque, ciò non lede in alcun modo <strong>la</strong> competenza diapprovare i trattati dell'Assemblea <strong>federale</strong>. Siccome può cessare in qualsiasimomento senza formalità partico<strong>la</strong>ri - secondo l'articolo 25 del<strong>la</strong> Convenzionedi Vienna sul diritto dei trattati' 60' - l'applicazione a titolo provvisorio di untrattato non è costitutiva di alcun obbligo internazionale definitivo, se il trattatonon è stato approvato secondo <strong>la</strong> procedura ordinaria.Il Consiglio <strong>federale</strong> può subdelegare a dipartimenti o uffici federali <strong>la</strong> competenzadi concludere trattati; in questi casi si applicano per analogia le restrizioniche il Tribunale <strong>federale</strong> ha sviluppato per il diritto nazionale."*»RS 0.111392

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!