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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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La Confederazione, un'impresa a beneficio di un monopolio o privati possonointervenire come fornitori di prestazioni nel settore delle poste e delle telecomunicazioni;l'ordinamento costituzionale si oppone a un disciplinamento giuridicocantonale e può anche impedire attività economiche private 213 '. Spettadel resto al legis<strong>la</strong>tore determinare quanto sia attribuito al settore monopolisticoe quanto sia invece sottoposto al regime di libera concorrenza 214 *. Inoltrel'evoluzione dell'economia ha effetti riduttivi sul monopolio delle PTT; <strong>la</strong> vigenteLTC ha così soppresso l'antico monopolio delle PTT sugli impiantid'utente 215 '.Il capoverso 2 formu<strong>la</strong> un mandato di prestazione, per adempiere il quale <strong>la</strong>Confederazione deve fare in modo che le aziende in regìa pubbliche o gli operatoriconcessionari garantiscano un'offerta di prestazioni di base dei servizi postalie delle telecomunicazioni (compreso il trasporto rego<strong>la</strong>re e professionaledi viaggiatori), funzionali in tutte le regioni del Paese 216 '. Le tariffe devonoessere e<strong>la</strong>borate in base agli stessi principi sull'insieme del territorio e non devonoprocurare un beneficio esageratamente elevato ai fornitori di prestazioni217 '. Nel diritto vigente è utilizzata l'espressione «su basi, quanto più è possibile,moderate» (tariffe), che può trarre in inganno in quanto non vieta agliofferenti di prestazioni di conseguire un guadagno modesto 218 '. Questi duecriteri di prestazione (convenienza e offerta sull'insieme del territorio) non possonoessere ragionevolmente applicati ad ogni prestazione di servizio tecnicamentefattibile, ma soltanto all'offerta di base destinata a soddisfare esigenzegeneralizzate. Compete al legis<strong>la</strong>tore definire in maniera più precisa il concettodi servizio universale.Il capoverso 3, conformemente all'articolo 36 capoverso 2 Cosi., precisa chegli utili delle PTT devono essere versati al<strong>la</strong> Confederazione. Alcuni hanno criticatoquesta disposizione e ne hanno raccomandato l'abrogazione 219 '. Difatto essa può condurre a un malinteso: l'articolo 36 capoverso 2 era stato introdottoa suo tempo nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> per chiarire che i Cantoni in avvenirenon avrebbero più partecipato al prodotto netto. Che l'utile delle aziende del<strong>la</strong>Confederazione sia appannaggio delle casse federali è un fatto scontato chenon ha bisogno di essere menzionato nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Con l'obbligo di versarel'utile, di cui all'articolo 36 capoverso 2 Cost., non s'intende peraltro impedireil sorgere di aziende a economia mista con partecipazione privata; <strong>la</strong> disposizionenon impedisce <strong>la</strong> distribuzione dell'utile ad azionisti privati di similiaziende. Da questo punto di vista si potrebbe perfino rinunciare a tale capoverso.Il nostro Consiglio ha già espresso il proprio parere sull'obbligo di ver-

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