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Capitolo 2. Dimore di uomini celebri, case di letterati, atelier d’artista.<br />

non sono riportate alcune specifiche di tutela. E’ importante, inoltre, sottolineare<br />

che la definizione di “beni musicali” sottintende la conservazione degli spartiti,<br />

come lascia intendere l’art. 10 comma 4 lett. d del “Codice dei beni culturali e<br />

del paesaggio” 56 e la conservazione degli strumenti musicali, mentre non si fa<br />

alcun accenno specifico allo spazio di vita del musicista. Questa mancanza di<br />

normativa, porta a interpretazioni errate, che spingono a ricostruzioni arbitrarie<br />

e sbagliate.<br />

Punto fondamentale del dibattito è in conclusione la consapevolezza che la casa<br />

di musicista non è un museo della musica e come tale deve essere gestita e<br />

valorizzata, la dimora deve conservare il suo carattere specifico, inalienabile,<br />

portavoce di un’esperienza artistica, ma prima di tutto di una forma dell’abitare<br />

privato e la testimonianza di uno stile di vita.<br />

56 Si fa riferimento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio,<br />

ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10 comma 4 lett. D. Sono beni culturali<br />

le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio.<br />

217<br />

Federica Arman, Le vite, le case e il progetto d’architettura. La valorizzazione museografica delle dimore di uomini celebri del Novecento.

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