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Appendici.<br />

collocato il fabbricato”.<br />

Alla normativa sinora enucleata si aggiungono le ulteriori facilitazioni e agevolazioni<br />

previste:<br />

- dall’art. 1 della tabella allegata al D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 in materia di imposta di<br />

registro;<br />

- dall’art. 190 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) in materia di imposte sui<br />

redditi;<br />

- dall’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, dall’art. 2, c. 5, del D.L. 23 gennaio 1993<br />

convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75 e dall’art. 1, c. 5, della legge 27 dicembre 1997<br />

n. 449 in materia di I.C.I;<br />

- dall’art. 8 c. 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 in materia di locazioni di fabbricati ad<br />

uso abitativo;<br />

- dall’art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, confluito nell’art. 28-bis del D.P.R. 29<br />

settembre 1973 n. 602 in tema di riscossione delle imposte.<br />

L’intera disciplina fiscale del settore risulta connessa alle sole caratteristiche oggettive<br />

del bene immobile di rilevante interesse culturale il cui riferimento normativo è la legge<br />

1089/1939 (ora D.lgs 42/2004).<br />

Le uniche eccezioni sono costituite dall’art. 2, comma 5, del D.L. 16/1993 in tema di I.C.I.<br />

e dal corrispondente art. 11, comma 2, legge 30 dicembre 1991, n. 413. In dottrina non vi<br />

sono dubbi sul parallelismo esistente tra le due agevolazioni: il legislatore ha riprodotto<br />

nell’I.C.I. l’identica norma prevista nel settore delle imposte dirette, con la precisa<br />

volontà di utilizzare come parametro, nella determinazione della base imponibile degli<br />

immobili vincolati, la<br />

minore tariffa d’estimo della zona censuaria in cui gli stessi sono situati.<br />

A parere della Corte di Cassazione, nell’ordinanza 24 settembre 2003, n. 1043, il diverso<br />

trattamento fiscale previsto dal legislatore nell’art. 11 troverebbe fondamento nella<br />

natura dell’imposta sui redditi ossia nella “diversa disciplina impositiva diretta, relativa<br />

agli enti ed in particolare a quelli non commerciali (art. 87 e 108 ss. D.P.R. 22 dicembre<br />

1986, n. 917)”. Diversamente, l’agevolazione in materia di I.C.I. non sarebbe altro che una<br />

mera trasposizione del dettato normativo relativo ad altri tributi fondati su differenti<br />

presupposti.<br />

In particolare l’art. 2 c. 5, del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16 stabilisce che per gli immobili<br />

di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3, L. 1 giugno 1939, n. 1089 ( confluito<br />

nell’art. 6 c. 2, del D.Lgs. 490/99 ora art.13 Dlgs 42/2004), la base imponibile, ai fini<br />

I.C.I. è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata<br />

mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste<br />

per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui<br />

all’art.5 c. 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.<br />

Inoltre, l’art. 7 dello stesso decreto, tra le esenzioni include anche i fabbricati con<br />

destinazione ad uso culturale di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.<br />

855<br />

Federica Arman, Le vite, le case e il progetto d’architettura. La valorizzazione museografica delle dimore di uomini celebri del Novecento.

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