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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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giuridico eventuale del delitto in esame, il quale come risulta dalla rubrica del titolo V del<br />

libro II del codice, in cui è inserito, è essenzialmente diretto contro l’ordine pubblico<br />

generale” (cfr. Cass. sez. VI sent. n° 01793 dell’11/02/1994 - sez. II sent. 02533 del<br />

15/03/1995).<br />

Non vi è dubbio, quindi, che l’interesse primario protetto dalla norma in esame, per<br />

le ragioni anzidette e come si evince dalla sua stessa collocazione sistematica, sia quello<br />

dell’ordine pubblico, ma ciò non esclude che l’art. 416 bis c.p. protegga altri interessi e tra<br />

questi, in modo direttamente connesso al primo, certamente quello della libertà morale dei<br />

consociati a causa della diffusa compressione della libertà dei consociati di autodeterminarsi<br />

che consegue alla realizzazione della forza di intimidazione del vincolo associativo, nonchè<br />

quelli, protetti in via meramente eventuale, dalla norma in esame, a seconda del grado di<br />

sviluppo del suo programma associativo, dell’interesse ad un corretto ordine economico e ad<br />

un corretto funzionamento della pubblica amministrazione .<br />

Per quanto concerne l’individuazione della condotta tipica di semplice partecipe<br />

all’associazione mafiosa la stessa potrà ritenersi realizzata quando risulti che il soggetto,<br />

nell’ambito dell’organizzazione, esplichi una qualsiasi attività (reato a forma c.d. libera)<br />

ancorchè di importanza secondaria, che ridondi a vantaggio dell’associazione considerata<br />

nel suo complesso, con la consapevolezza e la volontà di associarsi, condividendo le finalità<br />

dell’organizzazione ed allo scopo di contribuire all’attuazione del suo programma<br />

criminoso, senza che sia necessario che il singolo persegua direttamente tali fini.<br />

L’apporto del partecipe, qualunque ne sia il contenuto e la natura, indipendentemente<br />

dal ruolo e dai compiti svolti o che si è impegnato a svolgere per l’organizzazione, mettendo<br />

al suo servizio la sua disponibilità, deve risolversi in un contributo, sia pure minimo e non<br />

insignificante, arrecato alla vita dell’organizzazione ed in vista del perseguimento dei suoi<br />

scopi.<br />

A tal fine si rileva che la partecipazione al reato associativo previsto dall’art. 416 bis<br />

c.p. deve essere caratterizzata, sul piano soggettivo da quella che in dottrina e nella<br />

prevalente giurisprudenza è chiamata “affectio societatis” ossia dalla consapevolezza e dalla<br />

volontà di far parte dell’organizzazione criminosa, condividendone le sorti e gli scopi e, sul<br />

piano oggettivo dall’inserimento nell’organizzazione.<br />

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