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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Riscontri - casistica giurisprudenziale<br />

Per quanto riguarda “gli altri elementi” di riscontro estrinseci che, giova ripeterlo, in<br />

quanto non predeterminati nella specie e qualita', possono essere in via generale di qualsiasi<br />

tipo e natura, e' appena il caso di rilevare che la Corte di Cassazione li ha ravvisati di volta<br />

in volta: "nella ricognizione di cose, nel riconoscimento fotografico, negli accertamenti di<br />

P.G., nella riscontrata corrispondenza in ordine ai luoghi indicati dal dichiarante" ovvero<br />

"nei legami esistenti tra il prevenuto ad altri soggetti facenti parte di un medesimo sodalizio<br />

criminoso"; ovvero "nella accertata disponibilita' da parte dell'indagato degli immobili<br />

dettagliatamente descritti dal dichiarante " .<br />

<strong>La</strong> dichiarazione assunta a riscontro di altra a carico non deve avere necessariamente<br />

portata esplicitamente accusatoria, giacche' anche un elemento a contenuto difensivo puo'<br />

fornire argomenti e nuclei di fatto in grado di conferire conferma dell'accusa.<br />

<strong>La</strong> fondatezza del superiore assunto, che si basa sul rilievo che anche le dichiarazioni<br />

a contenuto e funzione difensiva non si sottraggono al comune regime valutativo di qualsiasi<br />

elemento dotato di valenza probatoria, trova autorevole conforto in quelle pronunce della<br />

Suprema Corte in cui, per esempio, e' stata valorizzata, come elemento estrinseco di<br />

riscontro, "la condotta dell'indagato che, interrogato dal G. I .P., ha prima negato e poi<br />

ammesso di conoscere un noto esponente mafioso, i comportamenti dell’imputato sia<br />

anteriori che successivi al reato tali da destare sospetti o inspiegabili, le contraddizioni nelle<br />

quali l’accusato sia incorso, le sue dichiarazioni false e menzognere ecc.. .<br />

Va subito rilevato, anche se l’argomento sarà piu’ estesamente trattato, che la<br />

Suprema Corte ha escluso la tesi riduttiva secondo cui il contenuto innovativo dell'art. 192,<br />

3° comma c.p.p. si risolva nel valorizzare solo i riscontri oggettivi o reali con esclusione,<br />

quindi, di ulteriori chiamate di correo.<br />

Sulla scia di tale orientamento giurisprudenziale costituisce ormai "jus receptum" il<br />

principio secondo cui non esiste alcuna plausibile ragione per pervenire ad una disparita' di<br />

trattamento tra elementi di riscontro reali, documentali o testimoniali in senso proprio ed<br />

altri elementi desunti dalle cosiddette chiamate plurime .<br />

Tali principi sono stati, peraltro, affermati dalla Corte di Cassazione nella già citata<br />

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