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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia Giuseppe Marchese.<br />

<strong>La</strong> completa attendibilità intrinseca del Marchese è stata positivamente verificata in<br />

numerose pronunce giurisdizionali alcune delle quali acquisite anche all’odierno<br />

procedimento (cfr. sentenza irrevocabile emessa nel proc. penale contro Grippi Leonardo ed<br />

altri, acquisita agli atti all’ud. del 6/5/1994).<br />

<strong>La</strong> sua appartenenza con un ruolo di primo piano, nonostante la giovane età,<br />

all’organizzazione criminale “Cosa Nostra” è stata accertata nell’ambito del c.d. primo maxi<br />

processo, all’esito del quale ha riportato condannna definitiva alla pena di sei anni e otto<br />

mesi di reclusione, oltre le statuizioni accessorie, per il delitto di associazione di tipo<br />

mafioso (in primo grado era stato condannato anche alla pena dell’ergastolo, in relazione<br />

all’omicidio di Antonino Rugnetta, fatto delittuoso in ordine al quale è stata riconosciuta la<br />

nullità del giudizio di primo grado- cfr. sent. I° grado - tomo 31 ff. 5874 e ss. - sent. II°<br />

grado - vol. 12 ff. 3065 - cit. acquisite all’ud. del 6/5/1994). All’esito di una perizia sulle<br />

impronte papillari è stato riconosciuto anche quale autore, insieme ad altri, della c.d. “strage<br />

di Bagheria” nella quale rimasero uccise quattro persone (fatto commesso il 25/12/1981) ed<br />

è stato condannato alla pena di trent’anni di reclusione (cfr. I° maxi processo cit.- e<br />

certificato Casellario Giudiziale acquisito agli atti in data 19/4/1994).<br />

Al di là dei vincoli familiari con noti esponenti di “Cosa Nostra”, il suo radicato<br />

inserimento nella cosca mafiosa di “Corso dei Mille”, già rivelato dai collaboratori di<br />

giustizia Sinagra, Calzetta e Marino Mannoia, è acclarato dalla partecipazione in prima<br />

persona ad efferati delitti tra i quali l’omicidio di Vincenzo Puccio, consumato all’interno<br />

del carcere dell’Ucciardone l’11/5/1989, per il quale è stato condannato alla pena<br />

dell’ergastolo (cfr. sent. Corte Assise Appello Palermo del 28/5/1991- Cert. Casell. Giud.<br />

cit.) .<br />

L’accettazione da parte del Marchese a partecipare al predetto omicidio ai danni di<br />

un suo compagno di cella, all’epoca capo del mandamento di Ciaculli, con la certezza di<br />

andare incontro ad inevitabili e gravissime conseguenze penali, corrisponde ad una<br />

personale strategia di Riina Salvatore e attesta il privilegiato rapporto fiduciario esistente tra<br />

lui ed il Riina.<br />

Ed è proprio in virtu’ di tale peculiare rapporto di vicinanza ai Corleonesi ed al<br />

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