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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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“Ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. non puo' dirsi adempiuto l'onere della<br />

motivazione ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei<br />

singoli elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova, che e'<br />

principio cardine del processo penale, perche' sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati<br />

dalla norma stessa”. (Nella specie la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata sul<br />

rilievo che il giudice di merito aveva isolatamente considerato gli indizi a carico<br />

dell'imputato senza considerare la loro eventuale valenza complessiva nell'ambito della<br />

successione degli eventi e del collegamento con altri imputati).<br />

E’ pertanto necessario che il passaggio dalla fase processuale dell’acquisizione<br />

dell’elemento di prova a quella della valutazione del risultato della prova ai fini di un<br />

giudizio di colpevolezza o di innocenza dell’imputato sia sorretto da un prudente<br />

apprezzamento del complessivo quadro dei risultati probatori acquisiti nel rispetto delle<br />

regole predisposte dal legislatore in relazione ai diversi elementi di prova .<br />

Nella valutazione dei diversi mezzi di prova legali (testimonianze- documenti -<br />

dichiarazioni provenienti da imputati- indizi) dovrà il giudice attenersi ai criteri fissati dal<br />

legislatore ma potrà anche utilizzare qualsiasi elemento, anche se non disciplinato, purchè lo<br />

stesso , non escluso espressamente dalla legge e non pregiudizievole della moralità della<br />

persona, abbia attitudine ad assicurare l’accertamento dei fatti (cfr. art. 189 c.p.p. che<br />

prevede la possibilità di assunzione di prove c.d. “atipiche”, una delle piu’ esplicite<br />

dimostrazioni dell’accoglimento nel nostro ordinamento del principio del libero<br />

convincimento del giudice).<br />

L’accertamento dei fatti è quindi il risultato ultimo cui, pur nel doveroso rispetto dei<br />

criteri legali di valutazione della prova, deve tendere il giudizio penale in una analisi dei<br />

risultati probatori che deve essere globale e critica e non fondata su aprioristiche distinzioni<br />

tra i diversi tipi di prova acquisiti.<br />

Cosicchè, alla luce del nuovo impianto codicistico, anche la tradizionale distinzione<br />

tra prova logico-critica e prova storica deve essere oggetto di un piu’ attento<br />

ripensamento e se per definizione con la prova logico-critica il fatto da provare è inferito dal<br />

giudice attraverso un’operazione logica di carattere induttivo da un altro fatto che non lo<br />

rappresenta direttamente e la prova storica (testimonianza-documento) narra e rappresenta il<br />

fatto direttamente, ciò non significa che la prova c.d. storica costituisca di per sè prova del<br />

fatto riferito o rappresentato, dovendo anch’essa essere sottoposta ad un rigoroso vaglio<br />

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