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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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imputato di associazione per delinquere aggravata, era stato scarcerato il 16/3/1973, per<br />

concessione della libertà provvisoria).<br />

Marino Mannoia ha, altresì, affermato di sapere che tra Cassina, Bontate ed il<br />

Teresi, detto “u pacchiuni” vi erano “rapporti di stima e fiducia” e di avere personalmente<br />

assistito, intorno al 1979, ad un colloquio, nel “baglio” Bontate, tra lo stesso Bontate ed il<br />

Teresi avente ad oggetto il dott. Contrada ed in particolare l’argomento di alcuni<br />

appuntamenti da fissare, per il tramite del Cassina, con il Contrada (cfr. ff. 10-14-93 ud. del<br />

29/11/1994).<br />

<strong>La</strong> circostanza che Marino Mannoia, uomo appartenente alla stessa famiglia del<br />

Bontate, abbia dimostrato di essere a conoscenza che l’”amichevole” rapporto tra il Bontate<br />

ed il Cassina risaliva ad un’epoca addirittura antecedente al sequestro del figlio del Cassina,<br />

verificatosi nel 1972, (dato, peraltro, coerente con l’assunzione del Teresi da parte<br />

dell’impresa Cassina fin dal 1967), a differenza di Mutolo, il quale, sulla base delle proprie<br />

conoscenze, ha collocato nel periodo del verificarsi di tale fatto delittuoso l’inizio del<br />

rapporto di “protezione” tra il Bontate ed il Cassina, lungi dal configurarsi quale<br />

contraddizione tra le due fonti propalatorie, in quanto da un lato spiegabile con il piu’ stretto<br />

rapporto esistente tra il Mannoia ed il Bontate e dall’altro non contrastante, sul piano logico,<br />

con la piu’ intensa caratterizzazione di tale rapporto a seguito del sequestro Cassina come<br />

tipico rapporto di “protezione mafiosa” , consente di affermare che proprio la rilevata<br />

discrasia tra le conoscenze dei due collaboranti, in ordine a tale episodio, ne attesta,<br />

inconfutabilmente, la reciproca autonomia, in piena aderenza ai canoni ermeneutici piu’<br />

volte espressi dalla Suprema Corte in materia (come si è avuto modo di rilevare nella<br />

premessa della presente trattazione- in particolare sul punto v. Cass. sez. I 30 gennaio 1992<br />

n° 80 cit.).<br />

Di grande rilievo appare, anche alla luce della predetta considerazione, la circostanza<br />

che il Mannoia abbia riferito un episodio, di cui è stato testimone diretto, relativo ad un<br />

colloquio intercorso tra il Bontate ed il Teresi relativo all’organizzazione di incontri con il<br />

Contrada per il mezzo del Cassina.<br />

Tale episodio, che vede il Mannoia nel ruolo di casuale ascoltatore di un colloquio<br />

intercorso tra altri “uomini d’onore”, e quindi non teste “de relato” in senso tecnico, in<br />

quanto non destinatario nel caso in esame di confidenze a lui fatte da altri, bensì testimone<br />

diretto di un accadimento avvenuto in sua presenza, è di estrema rilevanza sul piano<br />

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