07.06.2013 Views

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1. II CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA - CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DATI<br />

NORMATIVI VIGENTI ED AGLI ORIENTAMENTI DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN<br />

MATERIA DI “CHIAMATA DI CORREO DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA”<br />

Come si evince dalla Relazione al testo del nuovo codice di procedura penale il tema<br />

della prova è risultato uno dei piu’ impegnativi nel nuovo impianto codicistico per<br />

l’importanza che, nell’adesione ai nuovi principi accusatori, assume la disciplina dei modi e<br />

degli strumenti di convincimento del giudice: ed infatti il carattere accusatorio del nuovo<br />

ordinamento processuale non poteva non tradursi quanto meno in una piu’ incisiva<br />

ingerenza delle parti nel momento di formazione della prova e correlativamente anche in<br />

una maggiore attenzione normativa alle norme che disciplinano il procedimento probatorio.<br />

<strong>La</strong> valutazione del materiale probatorio offerto in via normale dalle stesse parti al<br />

vaglio del giudice dibattimentale (con le eccezioni relative ai residuali poteri di integrazione<br />

“ex officio” della prova-v. art. 507 c.p.p.) impone, alla luce del nuovo codice di procedura<br />

penale, il rispetto di una dettagliata e complessa disciplina che regola l’acquisizione dei<br />

diversi mezzi di prova e la loro utilizzabilità ai fini della fase valutativa-decisionale.<br />

Norma base che detta i criteri per la valutazione della prova, introdotta dal legislatore<br />

nelle “Disposizioni generali” del libro III° dedicato alle “Prove”, è l’art.192 del nuovo<br />

c.p.p., che pur confermando, come canone fondamentale, il favore del legislatore per il<br />

principio del libero convincimento del giudice impone al giudice di utilizzare solo le fonti<br />

di prova consentite e gli elementi di prova selezionati da articolate regole di ammissione,<br />

assunzione ed utilizzazione degli stessi specificate dalla legge.<br />

Ditalchè realizzando un contemperamento tra gli opposti principi della piena libertà<br />

di convincimento del giudice e quello della legalità del procedimento probatorio il nuovo<br />

codice continua ad adottare come principio cardine dell’attuale ordinamento quello del<br />

libero convincimento integrandolo, però, con l’obbligo primario imposto al giudice di “ dare<br />

conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati” (cfr. art. 192 comma I°<br />

c.p.p.).<br />

28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!